F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAWARA DIJBRIL (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 354 del 10.3.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAWARA DIJBRIL (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 354 del 10.3.2000). II Torino Calcio ha proposto appello a questa C.A.F avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al Com. Uff. n. 354 del 10 marzo 2000, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, veniva ridotta da n. 4 a n. 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 332 del 29 febbraio 2000) al calciatore Diawara Dijbril "per il comportamento scorretto nei confronti di un avversario ..." tenuto al termine della gara Bari/Torino Calcio del 27.2.2000. L'appello non merita accoglimento. Gli atti ufficiali relativi alla gara Bari/Torino Calcio del 27.2.2000 riferiscono, attraverso il rapporto di uno degli Assistenti dell'Arbitro, in ordine a comportamenti gravemente scorretti del calciatore del Torino, Diawara Dijbril, nei confronti del calciatore del Bari, Garzya Luigi. II calciatore del Torino, secondo il citato rapporto, dopo la fine della gara, ha colpito al viso (dalla distanza di circa un metro e mezzo) l'avversario del Bari con uno sputo e, dopo che il Garzya, per reazione, gli aveva dato una spinta con una mano sul viso (ma, precisa il rapporto, "senza che il gesto avesse connotato di violenza), ha nuovamente offeso il Garzya colpendolo con "un calcio violento alla gamba destra'. Gli atti di causa pongono in rilievo elementi di fatto che configurano una non trascurabile provocazione, tale da concorrere a spiegare "le condizioni emotive del giocatore" a fine gara: il Diawara era stato, in una delle ultime fasi della gara, vittima di un serio scontro di giuoco a causa del quale era "ancora sanguinante" (infrazione rilevata da un Assistente e posta in evidenza dalla decisione del Giudice Sportivo); il comportamento del pubblico durante la gara era stato caratterizzato (secondo una attendibile ricostruzione posta in evidenza dal Torino Calcio nei suoi atti di ricorso) da "incessanti cori di derisione" con "contenuti di discriminazione razziale"; la ricostruzione dei fatti di cui è causa, sicuramente attendibile, sottolinea anche il gesto di reazione, sia pure non violento, del Garzya. Una ponderata valutazione di questi elementi conduce questa Commissione di Appello Federale a ritenere equamente commisurata la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. La C.A.F. ritiene che la gravità degli elementi di provocazione riscontrati - che possono dar luogo a distinte valutazioni degli Organi di Giustizia Sportiva - non possano dar luogo a una sorta di "compensazione" se non entro limiti definiti; limiti che sospingono a valutare, comunque, la gravità oggettiva del comportamento gravemente scorretto del calciatore del Torino Diawara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Torino Calcio di Torino e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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