F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. ADERNÒ A.B. AUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUNZIATA CALCIO/ADERNÒ A.B. AUTO DEL 24.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. ADERNÒ A.B. AUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUNZIATA CALCIO/ADERNÒ A.B. AUTO DEL 24.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000) L'appello della Polisportiva Adornò A.B. Auto Onlus avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 39 del 2 febbraio 2000 - di rigetto del proprio reclamo avverso il risultato della gara Nunziata Calcio Adernò A.B. Auto Onlus del 24.10.1999 per partecipazione di calciatori diversi in posizione irregolare nelle file della squadra avversaria - ripropone i motivi di gravame, già esposti in sede di giudizio di primo grado, in base ai quali si deduce la posizione irregolare dei calciatori Pappalardo Davide, Pennisi Vincenzo e Petrullo Egidio Maria e dell'Assistente di parte Sgroi Carmelo, che sarebbero stati schierati dalla Nunziata Calcio, in occasione della gara di cui è causa, nonostante fossero, al momento, tesserati per essa società Adernò. L'appello è infondato. L'esame degli atti di causa conferma la correttezza della valutazione compiuta dalla Commissione Disciplinare: i tre calciatori sopra indicati risultano regolarmente tesserati per la Società Nunziata Calcio, a far data rispettivamente dal 28.8.1999, il Pappalardo, dal 16.9.1998 il Pennisi e dal 18.9.1999 il Petrullo, come attestato dalle risultanze dell'anagrafe federale, nonché l'Assistente di parte Sgroi risulta inserito nel foglio di censimento 1999/2000, depositato dalla Società agli atti del Comitato Regionale all'atto della domanda di iscrizione al campionato, e, quindi, in termini utili per la loro partecipazione, in posizione regolare, alla gara Nunziata Calcio/Adernò del 24 ottobre 1999. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Adernò A.B. Auto di Adrano (Catania) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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