F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ISCHIATARANTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO PALAGIANO/ISCHIATARANTO DEL 16.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. UH. n. 25 del 3.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ISCHIATARANTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO PALAGIANO/ISCHIATARANTO DEL 16.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. UH. n. 25 del 3.2.2000) All'esito della gara Calcio Palagiano/Ischiataranto, disputata il 15.1.2000 nell'ambito del Campionato di 3° Categoria del Comitato Regionale Puglia e terminata con il punteggio di 2 a 0, l'Associazione Sportiva Ischiataranto proponeva rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore, quindicenne. Lasigna Cosimo, in posizione irregolare perché non in possesso del prescritto attestato di maturità agonistica. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 3 febbraio 2000, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Ischiataranto, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Ed invero il Lasigna era già in possesso dell'attestato di maturità agonistica dal 15.1.2000 (data antecedente la gara suindicata); la tardiva pubblicazione del conseguimento dell'attestato (Com. Uff. n. 23 del 20.1.2000) non inficia la regolarità dell'impiego del calciatore, dovendosi a tale pubblicazione riconoscere soltanto efficacia dichiarativa, e non costitutiva, dell'abilitazione richiesta. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Ischiataranto di Taranto e dispone l'incameramento della tassa versata.
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