F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA’ TURBINE CLUB ITALIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURBINE CLUB ITALIA/RIN. GIOVENTÙ MARIANELLA DEL 20.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA SOCIETA' TURBINE CLUB ITALIA AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA TURBINE CLUB ITALIA/RIN. GIOVENTÙ MARIANELLA DEL
20.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania
Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, in accoglimento del reclamo
della società Turbine Club Italia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 2
dicembre 1999, deliberava di infliggere alla S.S. Rinascita Gioventù Marianella la sanzione sportiva
della perdita, con il punteggio di 0-2, della gara Turbine Club Italia/Rinascita Gioventù Marianella,
del Campionato di Calcio a Cinque, avendo la società ospitata inserito sulla propria distinta 13
nominativi di calciatori, in violazione della Regola n. 3 del Regolamento di Calcio a 5, in base alla
quale è consentito un impiego massimo di 12 calciatori, tra titolari e riserve.
Avverso tale decisione la S.S. Rinascita Gioventù Marianella proponeva reclamo alla
competente Commissione Disciplinare, la quale annullava la decisione, perché aveva accertato che
alla gara avevano partecipato 12 calciatori con l'assenza del calciatore Marino Carlo, come
dichiarato dal Direttore di gara, il quale aveva provveduto a cancellare di suo pugno il nome del
calciatore sulla distinta (Com. Uff. n. 53 del 27 gennaio 2000).
La società Turbine Club Italia, a sua volta, ha adito questa Commissione d'Appello Federale
sostenendo che la suddetta circostanza è falsa, in considerazione che l'Arbitro avrebbe dovuto
cancellare il nome del calciatore Marino anche sulla copia della distinta ad essa diretta ed ancora in
suo possesso.
Tale argomentazione è infondata.
Dagli atti ufficiali risulta, in aderenza a quanto ha anche accertato la Commissione
Disciplinare, che l'Arbitro ha precisato che, prima della gara, ha informato il Dirigente della Società
Turbine Club Italia di avere depennato il nominativo del calciatore Marino dalla distinta gara della
S.S. Rinascita Gioventù Marianella e lo ha invitato a procedere alla stessa operazione sulla copia
consegnatagli, ma l'altro ha opposto un rifiuto.
Avverso tale risultanza probatoria non è ammessa una diversa ed opposta tesi, in base al
principio della incontestabilità degli atti ufficiali e, di conseguenza, l'assunto della reclamante deve
essere considerato alla stregua di mera tesi difensiva, inaccoglibile per il suo mendacio.
La reclamante ha anche eccepito che il ricorso proposto alla Commissione Disciplinare non
poteva trovare accoglimento in base al dettato dall'art. 25 C.G.S. che prevede che i procedimenti in
ordine ai reclami connessi allo svolgimento delle gare si svolgono esclusivamente sulla base dei
documenti ufficiali, indicati nel rapporto dell'Arbitro e degli Assistenti, ma la società omette
maliziosamente di ricordare che la norma indica tra i rapporti ufficiali anche "eventuali supplementi
di rapporto".
L'audizione dell'Arbitro da parte dei giudici sportivi, trascritta a verbale, ha, pertanto,
l'identico valore probatorio del rapporto gara e del pari non è opponibile da mere affermazioni delle
parti, che come si è detto, hanno solo valore di allegazione difensiva.
La tassa di reclamo deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dalla società Turbine
Club Italia di Arzano (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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