F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA’ TURBINE CLUB ITALIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURBINE CLUB ITALIA/RIN. GIOVENTÙ MARIANELLA DEL 20.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA' TURBINE CLUB ITALIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURBINE CLUB ITALIA/RIN. GIOVENTÙ MARIANELLA DEL 20.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, in accoglimento del reclamo della società Turbine Club Italia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 2 dicembre 1999, deliberava di infliggere alla S.S. Rinascita Gioventù Marianella la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-2, della gara Turbine Club Italia/Rinascita Gioventù Marianella, del Campionato di Calcio a Cinque, avendo la società ospitata inserito sulla propria distinta 13 nominativi di calciatori, in violazione della Regola n. 3 del Regolamento di Calcio a 5, in base alla quale è consentito un impiego massimo di 12 calciatori, tra titolari e riserve. Avverso tale decisione la S.S. Rinascita Gioventù Marianella proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, la quale annullava la decisione, perché aveva accertato che alla gara avevano partecipato 12 calciatori con l'assenza del calciatore Marino Carlo, come dichiarato dal Direttore di gara, il quale aveva provveduto a cancellare di suo pugno il nome del calciatore sulla distinta (Com. Uff. n. 53 del 27 gennaio 2000). La società Turbine Club Italia, a sua volta, ha adito questa Commissione d'Appello Federale sostenendo che la suddetta circostanza è falsa, in considerazione che l'Arbitro avrebbe dovuto cancellare il nome del calciatore Marino anche sulla copia della distinta ad essa diretta ed ancora in suo possesso. Tale argomentazione è infondata. Dagli atti ufficiali risulta, in aderenza a quanto ha anche accertato la Commissione Disciplinare, che l'Arbitro ha precisato che, prima della gara, ha informato il Dirigente della Società Turbine Club Italia di avere depennato il nominativo del calciatore Marino dalla distinta gara della S.S. Rinascita Gioventù Marianella e lo ha invitato a procedere alla stessa operazione sulla copia consegnatagli, ma l'altro ha opposto un rifiuto. Avverso tale risultanza probatoria non è ammessa una diversa ed opposta tesi, in base al principio della incontestabilità degli atti ufficiali e, di conseguenza, l'assunto della reclamante deve essere considerato alla stregua di mera tesi difensiva, inaccoglibile per il suo mendacio. La reclamante ha anche eccepito che il ricorso proposto alla Commissione Disciplinare non poteva trovare accoglimento in base al dettato dall'art. 25 C.G.S. che prevede che i procedimenti in ordine ai reclami connessi allo svolgimento delle gare si svolgono esclusivamente sulla base dei documenti ufficiali, indicati nel rapporto dell'Arbitro e degli Assistenti, ma la società omette maliziosamente di ricordare che la norma indica tra i rapporti ufficiali anche "eventuali supplementi di rapporto". L'audizione dell'Arbitro da parte dei giudici sportivi, trascritta a verbale, ha, pertanto, l'identico valore probatorio del rapporto gara e del pari non è opponibile da mere affermazioni delle parti, che come si è detto, hanno solo valore di allegazione difensiva. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dalla società Turbine Club Italia di Arzano (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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