F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL BORGOVILLA CALCIO SPORT AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI BORGOVILLA CALCIO SPORT/PRO MOLFETTA DEL 16.1.2000 E MEDITERRANEA BARI/BORGOVILLA CALCIO SPORT DEL 23.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 32 del 16.2.2000).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C - RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL BORGOVILLA CALCIO SPORT AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI BORGOVILLA CALCIO SPORT/PRO MOLFETTA
DEL 16.1.2000 E MEDITERRANEA BARI/BORGOVILLA CALCIO SPORT DEL 23.1.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 del 16.2.2000).
La Società Borgovilla Calcio Sport ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione
del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica, apparsa sul Com. Uff. n. 32 del 16 febbraio 2000, con la quale sono state, tra
le altre, irrogate le sanzioni della squalifica fino al 20.7.2000 del calciatore Corsini Gaetano,
dell'inibizione fino al 31.12.2000 del Sig. Musti Savino, dirigente accompagnatore ufficiale, nonché
I'ammenda di L. 350.000 in relazione alla partecipazione in posizione irregolare del calciatore
suddetto alle gare del Campionato Regionale Allievi Borgovilla/Pro Molfetta del 16.1.2000 e
Mediterranea Bari/Borgovilla del 23.1 2000.
Chiede la ricorrente "una congrua riduzione delle sanzioni inflitte sia pecuniarie che disciplinari.
L'appello è inammissibile.
Ed invero osserva il Collegio che, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., che disciplina
l'attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, è esclusa la possibilità di impugnare dinanzi la C.A.F le sanzioni dell'ammenda e quelle
della squalifica o inibizione che non superino i 12 mesi.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.,
l'appello come in epigrafe proposto dal Borgovilla Calcio Sport di Barletta e dispone
l'incameramento della tassa versata.
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