F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. LA VIRTUALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO AMATORI LA VIRTUALE/EURO CARS EBOLI DELL’8.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 58 del 10.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C - RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. LA VIRTUALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO AMATORI LA VIRTUALE/EURO CARS EBOLI DELL'8.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 58 del 10.2.2000) II G.S. La Virtuale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 58 del 10 febbraio 2000, con la quale veniva dichiarato inammissibile, per omesso invio di copia alla società controparte, il proprio reclamo contro le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 49 del 13 gennaio 2000, che - a seguito della mancata disputa della gara del Campionato Amatori La Virtuale/Euro Cars Eboli dell'8.12. 1999 per assenza di entrambe le squadre - infliggeva loro, tra l'altro, la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara in questione. L'appello è inammissibile. Ed invero osserva il Collegio, in via pregiudiziale, che la società ha omesso di notificare, per raccomandata, copia dei motivi di appello alla società controparte con ciò violando il disposto dall'art. 23 n. 5 C.G.S., dal che consegue, ai sensi del successivo n. 10 del precitato articolo l'inammissibilità del reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, l'appello come innanzi proposto dal G.S. La Virtuale di Battipaglia (Salerno) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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