F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MASSAROSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARE MASSAROSA/BOZZANO DEL 5.12.1999 E FOLGOR MARLIA/MASSAROSA DEL 12.12.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CANINI ANDREA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 27 del 3.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C - RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MASSAROSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARE MASSAROSA/BOZZANO DEL 5.12.1999 E FOLGOR MARLIA/MASSAROSA DEL 12.12.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CANINI ANDREA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 27 del 3.2.2000) All'esito delle gare Massarosa/Bozzano Calcio del 5.12.1999 (risultato 1 a 1 ) e Folgor MarIia/Massarosa del 12.12.1999 (risultato 0 a 1 ), valevoli per il Campionato di Promozione del Comitato Regionale Toscana, l'U.S. Bozzano e la S.S. Folgor Marlia proponevano distinti reclami adducendo che in ambedue le occasioni l'A.C. Massarosa aveva schierato il calciatore Canini Andrea, da considerarsi in posizione irregolare perché squalificato. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 3 febbraio 2000, nell'accogliere i reclami, riuniti per evidenti motivi di connessione, infliggeva all'A.C. Massarosa la punizione sportiva della perdita dei due incontri con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.C. Massarosa, chiedendo il ripristino dei risultati conseguiti sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che Canini Andrea, nella stagione sportiva 1998/1999, giocando per la società Castelnuovo Garfagnana (cui era stato dato in prestito dalla Lucchese Libertas) riportava, nell'ultima giornata del Campionato Juniores, tre giornate di squalifica (Com. Uff. n. 75 del 28.4.1999 della Divisione Interregionale). Rientrato nella società di appartenenza, scontava solo la prima delle tre giornate, non disputando la gara Siena/Lucchese Libertas del 5.9.1999, valevole per il Campionato di Serie C/1 . Veniva poi tesserato in via definitiva dell'A.C. Massarosa, dalla quale veniva impiegato in tutte le gare del Campionato Promozione, tanto da risultare ancora in posizione irregolare nelle due gare in contestazione. Osserva l'appellante che in realtà il Canini ebbe ad osservare ampiamente le due giornate residue, non disputando ben cinque gare di Coppa Italia nelle file della Lucchese Libertas. L'obiezione non ha pregio, risultando dal combinato disposto dagli artt. 9 punto 9, n. 1, e 12 n. 3 e 5 C.G.S. il principio della omogeneità delle squalifiche, che impone che le stesse seguano il responsabile anche nei suoi cambiamenti di squadra nella stagione o stagioni successive e che vengano eseguite nella medesima manifestazione, sicché Ie squalifiche di Coppa vengono scontate in Coppa, e quelle di Campionato in Campionato (cfr. CAF - Com. Uff. n. 17/C - Riun. 5.2.1998). II gravame va quindi respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Massarosa di (Lucca) e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it