F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. S. MARIA DI LICODIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LINGUAGLOSSA/S. MARIA DI LICODIA DEL 19.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C - RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. S. MARIA DI LICODIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LINGUAGLOSSA/S. MARIA DI LICODIA DEL 19.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000) II 19.12.1999 si disputava a Linguaglossa l'incontro tra la squadra locale e l'U.S. S. Maria di Licodia, valido per il Campionato di 1° Categoria-Girone E del Comitato Regionale Sicilia e terminato con il punteggio di 3-2 a favore dell'ospitante. L'Arbitro riferiva che al 42' del secondo tempo veniva lanciato da fuori il recinto di giuoco un petardo che scoppiava nei pressi della bandierina d'angolo alla destra del portiere dall'U.S. S. Maria di Licodia; questi, che si trovava nei pressi del punto del calcio di rigore, si accasciava a terra e, trasportato fuori dal terreno di giuoco, non vi faceva più ritorno. L'U.S. S. Maria di Licodia proponeva reclamo avverso la regolarità della gara. Premesso che la partita doveva svolgersi "a porte chiuse", la reclamante assumeva che il petardo era stato lanciato da sostenitori locali abusivamente piazzatisi sul tetto del locale adibito a gabinetti e che il portiere non era stato in grado di riprendere il suo posto versando in stato confusionale, sicché, avendo già effettuato le tre sostituzioni consentite, si era vista costretta a disputare gli ultimi minuti dell'incontro (tenuto conto anche del recupero concesso dall'Arbitro) in inferiorità numerica; sulla base di tali considerazioni la società reclamante chiedeva che alla controparte fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Controdeduceva la società Nuova Linguaglossa sostenendo che gli spettatori appollaiati sul tetto del locale adiacente al terreno di giuoco erano sostenitori della squadra ospitata e proprio uno di loro aveva lanciato in campo il petardo che aveva dato modo al portiere dall'U.S. S. Maria di Licodia di uscire dal campo, anche se lo scoppio era avvenuto a distanza di circa 15 metri da lui. II competente Giudice Sportivo, considerato che il fatto aveva comportato unicamente alterazione al potenziale atletico della società reclamante, escludeva ai sensi dall'art. 7 n. 1 C.G.S. la possibilità di applicare la punizione sportiva della perdita della gara, sicché respingeva il reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo (Com. Uff. n. 35 del 5 gennaio 2000). La decisione trovava conferma da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 40 del 10 febbraio 2000) sia pure con diversa motivazione. Dato atto che il lancio del petardo secondo le risultanze degli atti ufficiali non poteva essere attribuito con certezza all'una o all'atra società, la Commissione dichiarava tuttavia che il gesto sconsiderato ad opera di ignoto era "oggettivamente riconducibile" alla società ospitante; affermava peraltro di non poter riformare in peius la delibera di primo grado e quindi finiva col respingere l'appello proposto dell'U.S. S. Maria di Licodia. Questa società si è rivolta ora alla C.A.F. ribadendo le considerazioni svolte nelle precedenti fasi del giudizio e concludendo per l'assegnazione della vittoria "a tavolino ovvero, in subordine, per la ripetizione della gara in campo neutro. II gravame non può essere accolto. Innanzi tutto va chiarita sotto il profilo regolamentare l'esatta impostazione della vicenda. Secondo l'art. 7 n. 1 C.G.S. "non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di (atti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico. In tal caso, la sanzione minima è quella della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara; sanzioni diverse sono previste ove il fatto sia di particolare tenuità ovvero di particolare gravità, sempre restando esclusa la punizione sportiva della perdita della gara. Per concludere, l'osservanza della norma regolamentare non avrebbe mai consentito, come non consente tuttora, l'accoglimento dell'istanza avanzata dell'U.S. S. Maria di Licodia di conseguire a carico della contendente la vittoria per 0-2, così come la ripetizione della gara in campo neutro. Non va poi dimenticato, come già rilevato dalla Commissione Disciplinare, che dagli atti ufficiali non è dato desumere con certezza a chi debba attribuirsi il lancio del petardo. Tanto basta per dimostrare l'infondatezza del gravame, nel mentre non compete a questo organo supplire a (eventuali) carenze sanzionatorie da parte del Giudice Sportivo. Si deve disporre l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. S. Maria di Licodia di Santa Maria di Licodia (Catania) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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