F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.U.S. CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USSANA/C.U.S. CAGLIARI DEL 16.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 32 del 24.2.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.U.S. CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USSANA/C.U.S. CAGLIARI DEL 16.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 32 del 24.2.2000). Con delibera pubblicata nel C.U. n. 32 del 24 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna respingeva il reclamo proposto dal C.U.S. Cagliari avverso lo svolgimento della gara Ussana/C.U.S. Cagliari, disputata il t6.t2oo0 per il Campionato di 1a Categoria, osservando che la stessa si era regolarmente conclusa, in quanto gli incidenti fra calciatori delle due squadre, con intervento di dirigenti, erano avvenuti nei minuti dì recupero e che quando l'Arbitro aveva decretato la fine dell'incontro, in concomitanza con tali eventi, aveva constatato che era trascorso l'intero recupero assegnato. Pertanto, non era ravvisabile alcun fatto che avesse inficiato la regolarità della partita. Ricorre avverso tale delibera a questa Commissione d'Appello il C.U.S. Cagliari chiedendo in via principale l'assegnazione della gara vinta per fatti addebitabili a tesserati della squadra avversaria; e, in via subordinata, la ripetizione della stessa. L'appello è inammissibile, in ragione dell'analogo vizio che inficiava il reclamo di prima istanza, il quale - concernendo la regolarità dello svolgimento della gara - in forza del combinato disposto degli artt. 18 e 37 C.G.S., avrebbe dovuto essere proposto (previo preannuncio) al Giudice Sportivo e non già, come invece è avvenuto nella specie, alla Commissione Disciplinare. L'inosservanza della regolamentare procedura rese e rende inammissibili le doglianze del C.U.S. Cagliari. Va incamerata la tassa relativa. Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal C.U.S. Cagliari di Cagliari e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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