F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. NO.VA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NO.VA/PIETRAGALLA DEL 12 DICEMBRE 1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 30 del 17 .2.2000).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. NO.VA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NO.VA/PIETRAGALLA DEL 12 DICEMBRE 1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 30 del 17 .2.2000).
All'esito della gara NO.VA./Pietragalla, disputata il 12.12.1999 nell'ambito del Campionato di 2a
Categoria del Comitato Regionale Basilicata e terminata col punteggio di 0 a 0, la Pol. NO.VA.
proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano
stati schierati i calciatori De Bonis Antonio e Lapenna Claudio, tesserati quali calciatori "giovani",
non muniti dell'autorizzazione prevista dell'art. 34 n. 3 delle N.O.I.F..
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del
17 febbraio 2000, respingeva il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Pol.
NO.VA., reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino".
II gravame non ha fondamento.
Ed invero la Pol. NO.VA. invoca, a sostegno del suo reclamo, l'art. 34 n. 3 delle N.O.I.F.,
che condiziona la partecipazione di un calciatore "giovane" ad attività agonistiche organizzate dalle
Leghe, diverse da quelle espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, a vari
adempimenti, che culminano nell'autorizzazione del Comitato Regionale, e sanziona la
partecipazione non autorizzata con la punizione sportiva prevista dell'art. 7 n. 5 C.G.S..
Va però osservato che al momento della partecipazione alla gara del 12.12.1999 il De Bonis
ed il Lapenna - nati rispettivamente il 10.3.1983 e il 9.5.1983 - avevano ampiamente superato il
sedicesimo anno di età e non rientravano nella previsione dell'indicata norma, limitata ai calciatori
"giovani" che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.
II fatto che al momento della pretesa infrazione i predetti calciatori fossero ancora tesserati
come "giovani" non può portare all'estensione del divieto ex art. 34 n. 3 delle N.O.I.F. anche a casi,
come l'attuale, di atleti non più abbisognevoli, per l'età raggiunta, di quel particolare permesso,
concepito al solo scopo di controllare la conseguita maturità psicofisica del calciatore in incontri più
impegnativi sotto tale specifico aspetto.
L'utilizzazione di De Bonis Antonio e di Lapenna Claudio nella suindicata partita appare quindi
regolare.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. NO.VA. di Ferrandina
(Matera) e ordina l'incameramento della tassa versata.
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