F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA GUGLIONESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEVERDE/GUGLIONESI DEL 4.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 42 del 10.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA GUGLIONESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEVERDE/GUGLIONESI DEL 4.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 42 del 10.2.2000) La gara Monteverde/Guglionesi, in calendario il 4.12.1999 per il Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Molise, non fu disputata in quanto l'Arbitro, sollecitato dal capitano della squadra ospitata, accertò che le misure delle porte e del campo per destinazione erano irregolari, né l'irregolarità fu sanata nell'immediatezza. La Pol. Guglionesi. che aveva presentato al Direttore di gara riserva scritta, agi per ottenere l'assegnazione della vittoria ex art. 7 C.G.S., ma tanto il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise (delibera pubblicata sul C.U. n. 3t del 16 dicembre 1999) quanto la competente Commissione Disciplinare (delibera di cui al C.U. n. 42 del 10 febbraio 2000) rigettavano il reclamo della Pol. Guglionesi. Osservava, in particolare, la Commissione Disciplinare che il breve tempo intercorso fra l'omologazione e l'utilizzazione del campo lasciava presumere alla Pol. Monteverde che tutto fosse in regola: che l'irregolarità delle dimensioni delle porte non poteva essere eliminata nell'immediato; che lo spostamento della gara in questione su quel campo (dall'altro, ove originariamente avrebbe dovuto svolgersi) era stato comunicato alla società ospitante solo due giorni prima. E pertanto la domanda della reclamante non poteva trovare accoglimento. La Pol Guglionesi si appella ora a questa Commissione, sottolineando che la responsabilità oggettiva della società ospitante, alla cui origine si collocava la mancata disputa della gara, doveva essere affermata con assegnazione in suo favore della medesima, ai sensi dall'art. 7 C.G.S.; mentre andava annullato ad ogni effetto il recupero della stessa, disposto dal Comitato e disciplinatamente affrontato dall'appellante. L'appello è fondato. Le argomentazioni svolte nella delibera impugnata (la quale, implicitamente, ha disatteso le considerazioni del Giudice Sportivo in ordine alla irritualità dell'accertamento compiuto dall'Arbitro e che quindi non possono più essere valutate in questa sede) non valgono a scalfire il principio della responsabilità oggettiva, gravante sulla società ospitante di una gara, in relazione all'obbligo specifico di porre a disposizione un campo di giunco rispondente alle prescrizioni regolamentari. È pacifico che ciò non sia avvenuto nella specie e che detta società non sia stata in grado di porre rimedio alle riscontrate irregolarità; onde la mancata disputa della gara va posta a carico della società medesima, cui deve essere inflitta la punizione sportiva stabilita dell'art. 7 C.G.S.. È appena il caso di rilevare che la presente decisione pone nel nulla l'eventuale ripetizione della gara stessa. Va restituita la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Guglionesi di Guglionesi (Campobasso), annulla te impugnate delibare, infliggendo alla Pol. Monteverde la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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