F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 2/C – RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. IANNILLI MARCO AWERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO ALL’1.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 169 del 18.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 2/C - RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. IANNILLI MARCO AWERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO ALL'1.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 169 del 18.6.1999) lannilli Marco, dirigente dell'A.S. Genzano Calcio a 5, veniva punito dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 205 del 2 giugno 1999) con la inibizione fino all'1.6.2004 per avere, al termine della gara Genzano/Augusta del 29.5.1999, aggredito un arbitro tirandolo per i capelli e rivolgendogli frasi offensive, nonché, successivamente raggiuntolo, per averlo colpito con uno sputo al viso e con un calcio ad un ginocchio. La sanzione era confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 169 del 16 giugno 1999), investita del reclamo proposto dall'interessato. Ouesti ha avanzato appello alla C.A.F. chiedendo una congrua riduzione della punizione per l'applicazione di circostanze attenuanti, quali la mancanza di precedenti, il particolare clima di tensione vissuto nella circostanza e il difetto di danno fisico arrecato all'arbitro. L'appello, pretestuoso ed infondato, va respinto. L'ufficiale di gara ha esposto con chiarezza i fatti e descritto le varie fasi dell'aggressione di cui fu oggetto da parte del dirigente lannilli. La reiterazione delle manifestazioni di intemperanza da questi poste in essere, tra cui particolarmente odioso é lo sputo al viso, da qualificarsi oltre che atto di violenza anche manifestazione di vilipendio e disprezzo nei confronti dell'arbitro. comprova la particolare gravità della condotta realizzata da chi, quale dirigente di società, aveva il dovere di collaborare per il mantenimento della disciplina in campo. E' appena il caso di aggiungere che lo stato di tensione conseguente all'esito della gara non giustifica né attenua il comportamento antisportivo dell'incolpato; in conclusione, questi non ha ragione alcuna di dolersi della pretesa durezza della sanzione. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dal Sig. lannilli Marco ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it