F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 2/C – RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VIRGILIO MAROSO AWERSO lE SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER SETTE GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE TONI ENRICO E DELL’AMMENDA DI L. 600.000 AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 55 del 9.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 2/C - RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VIRGILIO MAROSO AWERSO lE SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER SETTE GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE TONI ENRICO E DELL'AMMENDA DI L. 600.000 AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 55 del 9.6.1999) Con ricorso in data 15.6.1999, l'A.S. Virgilio Maroso proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, di cui al Com. Uff. n. 55 del 9 giugno 1999, con la quale era stato rigettato il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto al calciatore Toni Enrico la squalifica per sette gare e alla A.S. Virgilio Maroso I'ammenda di L. 600.000, con deferimento alla partita Virgilio Maroso/Sangemini valevole per il Campionato di Promozione, disputata a Cesi il 2.5.1999. II ricorso è inammissibile. Ai sensi dall'art. 35 n. 4 Iettera d) C.G.S., per quanto riguarda l'attività agonistica in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, non è ammesso reclamo per le squalifiche di tesserati che non superino i 12 mesi e per le sanzioni economiche a carico delle società. Per questo motivo la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Virgilio Maroso di Terni e dispone l'incameramento della tassa versata.
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