F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.P. MONTERUSCIELLO 1 AVVERSO DECISIONI MERITO DELLA GARA MONTERUSCIELLO 1/S. GIORGIO A CREMANO DEL 16.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 10.2.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C - RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.P. MONTERUSCIELLO 1 AVVERSO DECISIONI MERITO DELLA GARA MONTERUSCIELLO 1/S. GIORGIO A CREMANO DEL 16.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 10.2.2000). All'esito della gara Monterusciello 1/S. Giorgio a Cremano, disputata il 16.1.2000, nell'ambito del Campionato Allievi fascia B del Comitato Regionale Campania, terminata col punteggio di 2 a 2, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deliberava di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla A.P. Monterusciello 1 con il punteggio di 0 - 2, di comminare alla stessa l'ammenda di lire 900.000, di inibire il dirigente lancanelli Procolo fino al 16.1.2002 e di squalificare per una gara il calciatore Cozzolino Giulio (Com. Uff. n. 34 del 27 gennaio 2000). L' A.P. Monterusciello 1 proponeva reclamo avverso la predetta decisione al competente Giudice Sportivo di 2° Grado, chiedendo la ripetizione della gara, la revoca o la riduzione dell'ammenda, la revoca o la riduzione della squalifica inflitta al dirigente lancanelli Procolo. II Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 10 febbraio 2000, confermava la decisione del Giudice Sportivo di primo grado. Avverso tale decisione ha proposto appello la A.P. Monterusciello 1, chiedendo in via preliminare, dichiararsi la nullità del procedimento svolto dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado e, nel merito, la ripetizione della gara, la revoca o la riduzione dell'ammenda, la revoca o la riduzione della squalifica inflitta al dirigente lancanelli Procolo. II gravame é fondato e meritevole di accoglimento. La ricorrente, infatti, non ha potuto prendere visione del supplemento di rapporto arbitrale raccolto dal Giudice di 2° Grado in un momento successivo alla discussione dibattimentale. La questione deve essere esaminata alla luce del sesto comma dall'art. 26 C.G.S. per il quale "Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto... di prendere visione o trarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi disciplinari ai fini istruttori...". Nel caso di specie ciò non risulta essere avvenuto, contravvenendo, in tal modo le norme sul contraddittorio che hanno carattere vincolante in quanto attengono all'esercizio stesso del diritto di difesa, e ciò soprattutto quando siano stati acquisiti nuovi elementi di merito successivamente alla decisione di primo grado. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.P. Monterusciello 1 di Pozzuoli (Napoli), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, con rinvio degli aHi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per rinnovazione del giudizio. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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