F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. ROCCASTRADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCASTRADA/MONTE ANTICO DEL 7.11.1999 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 24/C – Riunione del 24.2.2000) RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S- C.S. SASSOFORTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SASSOFORTINO/MONTE ANTICO DEL 14.11.1999 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 24/C – Riunione del 24.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C - RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. ROCCASTRADA AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA ROCCASTRADA/MONTE ANTICO DEL 7.11.1999 (Delibera
della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000)
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S- C.S. SASSOFORTINO AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA SASSOFORTINO/MONTE ANTICO DEL 14.11.1999
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000)
Con distinti reclami, la Pol. Roccastrada e l'A.S. C.S. Sassofortino, in relazione alle partite
Roccastrada/Monte antico del 7.11.7999 e Monte Antico/Sassofortino del 14.11 .1999, valide per il
Campionato di 3a categoria, chiedevano alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana l'applicazione nei confronti della Società Monte Antico della sanzione di cui
all'att. 7, comma 5, C.G.S., in quanto la stessa aveva impiegato nelle due gare il calciatore Cipriani
Riccardo in difetto di tesseramento.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 del 7 gennaio 2000,
accogliendo i reclami, infliggeva al F.C. Monte Antico la punizione sportiva della perdita delle gare
sopra riportate con il punteggio di 0 - 2.
Contro questa decisione ricorreva alla C.A.F. il F.C. Monte Antico, deducendo a motivi la
mancata conoscenza dei ricorsi presentati alla Commissione Disciplinare dalla Polisportiva
Roccastrada e dalla A.S. C.S. Sassofortino.
La C.A.F., con decisione di cui al C.U. 24/C - riunione del 24 febbraio 2000, rilevato che i
ricorsi presentati dalle Società Roccastrada e Sassofortino erano stati inoltrati al F.C. Monte Antico
con raccomandata A.R. all'indirizzo errato di "Piazza Caffero Monte Antico" anziché a quello
risultante dal foglio di censimento della società (Podere Platina - Monte Antico, Civitella Paganico)
e che vi era stata quindi violazione del principio del contraddittorio. accoglieva l'appello e, per
l'effetto, annullava senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., la delibera della Commissione
Disciplinare.
Avverso questa decisione propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 28, comma
1, lett. a) e c), C.G.S.. la Polisportiva Roccastrada e l'A.S.C.S. Sassofortino, deducendo che
l'impugnata decisione era stata frutto di false dichiarazioni fatte in sede di ricorso alla C.A.F. da
parte del legale rappresentante del F.C. Monte Antico, in quanto lo stesso aveva ricevuto
regolarmente copia dei reclami di primo grado presentati alla Commissione Disciplinare, come
risultava dalle ricevute e dalla certificazione dell'Ufficio postale (che producevano in questa sede)
comprovanti il ritiro dei plichi postali da parte dello stesso Presidente della Società Monte Antico,
Sig. Alessandro Fantacci.
Entrambe le società reclamanti chiedevano pertanto la revisione della decisione di appello.
Preliminarmente la C.A.F. dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva.
I ricorsi per revocazione sono ammissibili e fondati.
Dalla documentazione prodotta dalle società ricorrenti e, in particolare, dalla certificazione
dell'Ufficio Postale di Monte Antico Scalo in data 1° marzo 2000 e dalle copie delle cartoline di
ritorno, risulta inequivocabilmente che le raccomandate con le quali sono stati inviate le copie dei
motivi di reclamo presentati dalle società Roccastrada e Sassofortino alla Commissione Disciplinare
sono state consegnate personalmente al destinatario, in persona del Presidente del F.C. Monte
Antico, Fantacci Alessandro.
La conoscenza dei ricorsi e dei relativi motivi da parte della Società Monte Antico, trova del
resto conferma nella presentazione di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, come risulta
dagli atti del procedimento.
La decisione di questa Commissione, pertanto, è stata determinata dal comportamento
doloso della Società Monte Antico che ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana, lamentando la mancata conoscenza dei ricorsi, pur essendo
perfettamente a conoscenza degli stessi, avendo ritirato le relative raccomandate il suo stesso
Presidente e avendo presentato le proprie controdeduzioni in merito.
La delibera impugnata va quindi revocata, integrando il comportamento del F.C. Monte Antico
l'ipotesi di cui all'att. 28 n. 1, lett. a), C.G.S..
Quanto al merito, per gli stessi motivi va rigettato il reclamo proposto dal F.C. Monte
Antico avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale è stata inflitta alla
medesima società la perdita per 0-2 delle gare disputate contro le squadre Roccastrada e
Sassofortino.
Come unico motivo di reclamo, infatti, il F.C. Monte Antico lamentava avanti questa
Commissione la mancata conoscenza dei ricorsi presentati dalle suddette società e la violazione
conseguente del principio del contraddittorio, non contestando la partecipazione di un suo calciatore
non tesserato alle gare in contestazione.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come sopra proposti dalla Pol.
Roccastrada di Roccastrada (Grosseto) e dall'A.S. C.S. Sassofortino di Sassofortino (Grosseto), li
accoglie. revocando, per insussistenza del difetto di contraddittorio, I'impugnata decisione della
C.A.F. - con la quale in accoglimento dell'appello del F.C. Monte Antico veniva disposto
l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana
che infliggeva al F.C. Monte Antico (Grosseto) la punizione sportiva di perdita per 0-2 delle
suindicate gare - e, nel merito, respinge l'appello del F.C. Monte Antico avverso la suddetta delibera
della Commissione Disciplinare. Ordina restituirsi le relative tasse.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. ROCCASTRADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCASTRADA/MONTE ANTICO DEL 7.11.1999 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 24/C – Riunione del 24.2.2000) RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S- C.S. SASSOFORTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SASSOFORTINO/MONTE ANTICO DEL 14.11.1999 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 24/C – Riunione del 24.2.2000)"