F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 79 del 7.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 79 del
7.4.2000)
II F.C. Igea Virtus Barcellona ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 79 del 7
aprile 2000, con la quale è stata confermata la squalifica del campo di giunco della ricorrente,
comminata in primo grado dal Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività
Interregionale (C.U. n. 67 del 29 marzo 2000) in relazione agli episodi di violenza verificatisi nel
corso della gara Vigor Lamezia/Igea Virtus disputatasi a Lamezia Terme il 26.3.2000.
Sostiene la ricorrente che i comportamenti aggressivi posti in essere dai propri tifosi furono
solo ed esclusivamente in reazione a ripetute e premeditate aggressioni, sia verbali che fisiche,
attuate dai tifosi della squadra ospitante.
Inoltre, i sostenitori di essa società ricorrente vennero ospitati in un settore nel quale non avrebbero
potuto trovare posto gli spettatori data la presenza di un "autentico deposito di materiali di risulta"'
e, comunque, inagibile con conseguente configurabilità di una responsabilità concorrente della
squadra di casa.
Chiede, in conseguenza, una riduzione della squalifica del campo di giunco da due ad una
sola giornata.
L'appello appare fondato e può trovare accoglimento.
Ritiene la C.A.F., sulla scorta dell'esame degli atti che le argomentazioni della ricorrente
possono trovare accoglimento e che, di conseguenza, possa essere presa in considerazione
l'attenuante della provocazione chiaramente risultante dagli atti suddetti, il che consente di operare
una riduzione della sanzione inflitta, ad una giornata di squalifica del campo di giuoco.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Igea Virus
Barcellona di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), riducendo ad una giornata di gara la sanzione
della squalifica del campo di giunco già inflitta alla società appellante dai primi giudici. Ordina la
restituzione della tassa versata.
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