F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ U.S. TOR DI OUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 23 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 1999/2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 6.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL' U.S. TOR DI OUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI 23 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO
GIOVANISSIMI REGIONALI 1999/2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del
6.4.2000)
II Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica,
con atto in data 27.3.2000, deferiva il Sig. Paolo Testa, Presidente della Società U.S. Tot di Quinto
in quanto i tesseramenti dei calciatori Mingione Alfredo, Guadagni Antonio, Gison Mariano e
Giannone Pietro erano stati annullati perché presentati senza la prescritta deroga prevista dell'art.
40, punto 3, delle N.O.I.F., richiesta successivamente inoltrata e non accolta.
II competente Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata sul C.U. n. 41 del 6 aprile
2000, rilevato:
- che l'U.S. Tot di Quinto aveva tesserato per la corrente stagione sportiva i predetti calciatori, con
decorrenza 7.10.1999;
- che la stessa società, in data 23.10.1999, considerato che i predetti calciatori rientravano nella
ipotesi di cui all'art. 40 n. 3 delle N.O.I.F., aveva provveduto a richiedere la predetta autorizzazione
in deroga;
- che tale autorizzazione non era mai stata rilasciata;
- che, in data 24.3.2000, il Comitato Provinciale di Roma aveva disposto la revoca dei tesseramenti
degli stessi calciatori;
- che i calciatori in questione avevano partecipato a n. 23 gare del Campionato Giovanissimi del
Comitato Regionale Lazio nella corrente stagione sportiva;
infliggeva alla U.S. Tot di Quinto la penalizzazione di 23 punti in classifica,
ai sensi degli arti. 7 n. 8 e 37 C.G.S.; irrogava alla stessa Società l'ammenda di lire 400.000;
infliggeva al Sig. Paolo Testa, nella sua qualità di Presidente, la sanzione dell'inibizione fino al
30.9.2000.
Avverso tale decisione, ricorre avanti questa Commissione l'U.S. Tot di Quinto, deducendo
che il tesseramento dei quattro giovani calciatori doveva ritenersi regolare "ab inizio" e che la
deroga per il tesseramento fuori Regione, ai sensi dall'art. 40, punto 3, delle N.O.I.F., non doveva
essere richiesta in quanto gli stessi erano stati affidati, con provvedimento ex art. 4 L. 4 maggio
1983 n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), con il consenso manifestato
dai genitori esercenti la patria potestà, a nuclei familiari residenti a Roma.
II reclamo è fondato e va accolto.
Come si evince dalle autocertificazioni in atti, rilasciate dagli esercenti la poteste genitoriale
sui minori, i calciatori Giannone Pietro, Gison Mariano, Mingione Alfredo e Guadagni Antonio,
all'atto del primo tesseramento (7-9 ottobre 1999) presso il Comitato Provinciale di Roma,
risultavano affidati a nuclei familiari residenti a Roma.
La documentazione successivamente prodotta in sede di richiesta di tesseramento in deroga,
ai sensi dall'art. 40 n. 3 delle N.O.I.F. e in particolare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le
dichiarazioni rilasciate dagli Istituti scolastici confermano che i minori, sin dalla data del primo
tesseramento, risiedevano stabilmente in Roma e frequentavano scuole della Capitale, essendo in
corso la procedura di affidamento prevista dell'art. 4 della Legge 4 maggio 1983 n. 184.
Alla luce di tali risultanze il tesseramento dei calciatori Giannone, Gison e Guadagni, a
decorrere dal 7.10.1999 e del calciatore Mingione, a decorrere dal 9.10.1999, devono considerarsi
validi ed efficaci e non dovevano essere revocati da parte del Comitato Provinciale di Roma.
La successiva richiesta di tesseramento di deroga, pur inoltrata nei termini stabiliti dell'art. 40 delle
N.O.I.F., è stata presentata dell'U.S. Tot di Quinto per un eccessivo scrupolo, dettato evidentemente
da difficoltà interpretative della norma predetta, ma deve ritenersi ultronea e non necessaria, attesa,
la validità del primo tesseramento.
Dalla accertata regolarità del tesseramento dei calciatori consegue l'annullamento delle
sanzioni inflitte dal primo giudice alla U.S. Tot di Quinto.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Tot di
Quinto di Roma, annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti all'Ufficio Tesseramento presso il
Comitato Provinciale di Roma per quanto di competenza. Dispone la restituzione della tassa
versata.
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