F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.D. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTANGIOLESE/PA.LI.VAR DEL 16.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 2.3.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.D. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTANGIOLESE/PA.LI.VAR DEL 16.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 2.3.2000). All'esito della gara Santangiolese /Pa.Li.Var. disputata il 16.12000 nell'ambito del Campionato di Promozione, Girone A, del Comitato Regionale Campania, terminata con il punteggio di 2 a 4, l'A.D. Santangiolese proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Sgambati Antonio e D'Aquale Alberto, in posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 2 marzo 2000, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la A.D. Santangiolese, chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per aver la società avversaria schierato i calciatori in parola in posizione irregolare. L'impugnazione in esame è inammissibile. L'art. 23 n. 2 C.G.S., prevede, intatti, che "... per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto la società ed i loro tesserati che vi abbiano partecipato. Trattandosi di società, il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente, che é l'organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza, o dal Vice-Presidente, in caso di comprovato impedimento del primo, o da altro dirigente espressamente deputato all'incombenza. Nel caso in esame, non ricorrendo tale ipotesi per l'A.D. Santangiolese, essendo il Presidente firmatario inibito, il reclamo risulta irregolarmente sottoscritto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come innanzi proposto dalla A.D. Santangiolese di Sant'Angelo Ali(e (Caserta) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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