F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA NARDÒ CALCIO/TURRIS 1944 DEL 9.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 16.2.2000). F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA NARDÒ CALCIO/TURRIS 1944 DEL 9.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 161/C del 16.2.2000)
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APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA NUOVA NARDÒ CALCIO/TURRIS 1944 DEL 9.1.2000 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 161/C del 16.2.2000).
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APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA
NARDÒ CALCIO/TURRIS 1944 DEL 9.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 161/C del 16.2.2000)
Al 40' del primo tempo della gara Nuova Nardó/Turris, disputatasi il 9.1.2000 nell'ambito
del Campionato di Serie C2 e terminata con il punteggio di 0-0, sostenitori locali lanciavano a
bordo campo un petardo che esplodeva in prossimità del calciatore Gian Luca Perrotta della società
Turris, il quale era intento ad esercizi di riscaldamento in vista di un possibile successivo impiego.
II calciatore, secondo quanto accertato dagli Ufficiali di gara, appariva "tramortito", "in stato
confusionale" e presentava una ferita alla gamba sinistra che al Presidio Ospedaliero di Nardò, ove
l'atleta veniva subito trasportato, era descritta come "lacera con area ustionata regione poplitea
sinistra".
II Giudice Sportivo, nel mentre respingeva il reclamo avanzato dalla Turris che chiedeva la
sanzione della perdita della gara a carico della Nuova Nardò Calcio, infliggeva a questa società la
penalizzazione di un punto in classifica, pari a quello conseguito al termine dell'incontro (C.U. n.
143/C del 26 gennaio 2000).
Entrambe le società proponevano ricorso alla Commissione Disciplinare e questa, con
delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 161/C pubblicato il 16 febbraio 2000, respingeva i
reclami, confermando la decisione del Giudice Sportivo.
Hanno proposto tempestivo appello tanto la Nuova Nardo Calcio che il F.C. Turris 1944, reiterando
le prospettazioni e le richieste avanzate nelle precedenti fasi della vertenza.
Secondo la Nuova Nardò il fatto, pur deprecabile, non poteva giustificare l'affermazione di
responsabilità della società ai sensi dall'art. 7 n. 1 C.G.S. per difetto degli elementi oggettivi
occorrenti per l'applicazione della norma; si affacciava l'ipotesi che si sarebbe trattato di una messa
in scena per lucrare la vittoria "a tavolino". Dal canto suo la Turris insisteva nella richiesta di
assegnazione della vittoria affermando che la menomazione subita aveva creato un turbamento
nell'intera squadra, compromettendone il rendimento per il resto dell'incontro.
II Collegio, disposta preliminarmente la riunione degli appelli trattandosi di impugnative
contro la stessa decisione, ritiene di doverli respingere entrambi.
Le decisioni conformi del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, sorrette da
motivazioni apprezzabili che hanno fatto buon governo delle risultanze emergenti dalle fonti di
prova consentite (atti ufficiali e certificato del presidio ospedaliero), meritano piena conferma.
Fatte proprie da questo Collegio quelle motivazioni, è sufficiente ribadire, quanto all'appello della
Nuova Nardó Calcio, che non possono mettersi in dubbio le conseguenze lesive occorse al
calciatore Perrotta per effetto dello scoppio del petardo: stanno a dimostrarle le percezioni dirette
degli Ufficiali di gara sullo stato dell'atleta e il già ricordato certificato ospedaliero.
Per quel che riguarda invece la domanda avanzata dal F.C. Turris è di solare evidenza che si verte
nell'ipotesi disciplinata nella seconda parte del n. 1 dell'art. 7 C.G.S.: l'atto di violenza (l'unico
consumato nel corso della partita) ha "comportato unicamente l'alterazione al potenziale atletico"
della squadra, il che esclude per volontà del Legislatore l'applicazione della punizione sportiva della
perdita della gara.
Stante il rigetto degli appelli le tasse vanno addebitate.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla Nuova Nardò
Calcio di Nardò (Lecce) e dal F.C. Turris 1944 di Torre del Greco (Napoli), li respinge ed ordina
incamerarsi le relative tasse.
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