F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA 2000 CAMPOBELLO CALCIO/BOSCO 1970 DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA 2000 CAMPOBELLO CALCIO/BOSCO 1970 DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000) All'esito della gara 2000 Campobello Calcio/Bosco 1970, disputata il 30.1.2000, nell'ambito dl Campionato di 2a Categoria, Girone M, terminata col punteggio di 2 a 1, l'A.S. Bosco t970 proponeva reclamo avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Nicolosi Antonino, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una squalifica. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 17 febbraio 2000, accoglieva il reclamo, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 all'A.S. 2000 Campobello Calcio e comminava l'ammenda di L. 200.000, infliggeva l'inibizione fino al 19.3.2000 al dirigente Di Prima Giuseppe ed una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Nicolosi Antonino. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. 2000 Campobello Calcio, chiedendo che venga dichiarato inammissibile il reclamo dell'A.S. Bosco 1970 alla Commissione Disciplinare ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame é infondato. L'A.S. 2000 Campobello Calcio argomenta il proprio appello rilevando che il reclamo della A.S. Bosco 1970 alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto non era allegata allo stesso la tassa relativa. La questione deve essere esaminata alla luce delle seguenti norme: art. 37 C.G.S., punto 5, per il quale "ai reclami deve essere allegata la tassa..."; art. 23 C.G.S., punto 9, per il quale "...Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società, nel caso in cui reclamante sia una società)". Nella specie l'A.S Bosco 1970 aveva espressamente autorizzato, nel reclamo, l'addebito sul proprio conto della relativa tassa di reclamo, adempiendo, in tal modo, al proprio obbligo. Deve, infatti, ritenersi che il predetto addebito sia una modalità di pagamento, espressamente prevista dalle norme federali, mediante la quale si possano corrispondere le tasse di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. 2000 Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e ordina l'incameramento della tassa versata.
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