F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. ROCCELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANNACONI/ROCCELLA DEL 23.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 78 del 7.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. ROCCELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANNACONI/ROCCELLA DEL 23.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 78 del 7.3.2000) II 23.12.1999. nell'ambito del Campionato di 1a Categoria organizzato dal Comitato Regionale Calabria, l'Arbitro disponeva l'anticipata interruzione della gara, a seguito d'incidenti intervenuti e per la ridotta visibilità dovuta al sopraggiungere della sera. II competente Giudice Sportivo Regionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff n. 56 del 13 gennaio 2000, Infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 ad entrambe le società, l’ammenda di lire 250.000 alla Polisportiva Pannaconi e di lire 200.000 all'A.C. Roccella e faceva obbligo a quest'ultima di tenere indenne la Polisportiva Pannaconi dei danni subiti, se richiesti. Avverso tale decisione proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare l'A.C. Roccella, chiedendo la revoca della stessa e la conferma del risultato conseguito sul campo. La competente Commissione Disciplinare ordinava la ripetizione deva gara (Com. Uff. n. 78 del 7 marzo 2000). Avverso la predetta decisione propone appello l'A.C. Roccella chiedendo l'annullamento della predetta decisione e la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 per la Polisportiva Pannaconi. II gravame è fondato. A norma dell'art. 7, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, "la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, e punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 - 2 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo della squadra avversaria, se a questa più favorevole...". Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla stessa motivazione della decisione impugnata risulta che la sospensione della gara è stata causata esclusivamente dai sostenitori della Polisportiva Pannaconi e che non vi è alcuna prova che i sostenitori dall'A.C. Roccella abbiano invaso il campo di giunco, anche in considerazione del risultato favorevole alla loro squadra e che si era a soli sei minuti dal termine della gara. Ricorre. pertanto, l'ipotesi prevista dal citato art. 7, punto 1. C.G.S.. Per i suesposti motivi, la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria), annulla la impugnata delibera, infliggendo alla Pol. Pannaconi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Dispone la restituzione della tassa versata.
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