F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/SIRACUSA DEL 24.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SPATARO CLAUDIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare Presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/SIRACUSA DEL 24.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SPATARO CLAUDIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare Presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 39 del 2 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Leonzio per la irregolare partecipazione del calciatore Spataro Claudio ed altri tesserati dell'U.S. Siracusa alla gara Leonzio/Siracusa, disputata il 24.10.1999 per il Campionato di Eccellenza, avendone accertato la rituale posizione di tesseramento. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la S.S. Leonzio, sostenendo che lo Spataro, avendo firmato due richieste di tesseramento - una per l'U.S. Siracusa e l'altra per l'A.S. Ceccano - era in posizione irregolare; e pertanto chiedeva in proprio favore l'applicazione dell'art. 7 C.G.S.. L'appello è infondato. Dai tabulati in atti emerge che lo Spataro, svincolatosi per inattività dal G.S. Folgore Castelvetrano, tu regolarmente tesserato per la U.S. Siracusa. É vero che, in epoca successiva, costui sottoscrisse altra richiesta di tesseramento nei confronti dell'A.S. Ceccano, ma l'Ufficio Tesseramento del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale ne ritenne la nullità, preesistendo altro vincolo appunto coll'U.S. Siracusa. Deve dunque escludersi l'ipotesi del doppio tesseramento avanzata dall'appellante, rilevando la regolare posizione del calciatore in questione al momento della disputa della gara oggetto di controversia. L'appello va pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla S.S. Leonzio di Lentini (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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