F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO TALAO SCALEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001 INFLITTA AL CALCIATORE ERRICO GIANFRANCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 46 del 9.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO TALAO SCALEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001 INFLITTA AL CALCIATORE ERRICO GIANFRANCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 9.3.2000) La Scuola Calcio Talao Scalea ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata nel C.U. n. 46 del g marzo 2000, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, veniva ridotta al 31.10.2001 la sanzione della squalifica fino al 2.22005 inflitta al calciatore Errico Gianfranco dal Giudice Sportivo presso la Delegazione di Belvedere Marittimo per reiterati e gravi atti di violenza ai danni dell'Arbitro della gara Talao Scalea/Mediterranea del 24.1.2000. Sostiene la ricorrente che la sanzione sebbene ridotta risulta comunque eccessiva, sia per la giovanissima età del calciatore, sia, a suo dire, per la lieve entità del fatto. L'appello non merita accoglimento e va respinto. Ritiene al contrario questa Commissione che il cospicuo ridimensionamento della squalifica operato al giudice di secondo grado, abbia più che ampiamente gratificato le ragioni della ricorrente e che una ulteriore diminuzione non può essere concessa in considerazione della gravità del comportamento tenuto dall'Errico, come risultante dagli atti ufficiali. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Scuola Calcio Talao Scalea di Scalea (Cosenza) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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