F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SANDAMIANFERRERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PINO 73/SANDAMIANFERRERE DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 37 del 2.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SANDAMIANFERRERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PINO 73/SANDAMIANFERRERE DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 37 del 2.3.2000) L' U.S. Sandamianferrere proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle D'Aosta in data 2.2.2000 in relazione alla gara Pino 73/Sandamianferrere, disputata il 28.11.1999 per il Campionato di Promozione, Girone D, e terminata con il risultato di 1-1, rilevando che a detta gara aveva partecipato per la Società Pino 73 il Calciatore Scirpoli Diego in posizione irregolare. Chiedeva, pertanto, la U.S. Sandamianferrere la vittoria a tavolino ai sensi dall'art. 27, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 marzo 2000, respingeva il reclamo perché proposto oltre il termine previsto dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Appella l'U.S. Sandamianferrere deducendo che solo dai comunicati ufficiali successivi a tale termine aveva preso cognizione della irregolare posizione del predetto calciatore. L'appello è infondato. II termine di quindici giorni entro il quale, in base dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è possibile proporre reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara è un termine di decadenza, stabilito dal Legislatore Federale per dare certezza ai risultati sportivi che, come tale, non consente alcun rilievo a fatti impeditivi, risultando il reclamo precluso per il solo fatto del decorso del tempo. L'appello, pertanto, deve essere respinto con la conferma della decisione della Commissione Disciplinare. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall' U.S. Sandamianferrere di San Damiano d'Asti e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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