F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/SIRACUSA DEL 24.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MIGNEMI CARMELO DAVIDE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 20.1 2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/SIRACUSA DEL 24.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MIGNEMI CARMELO DAVIDE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 20.1 2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 37 del 20 gennaio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto daI U.S. Siracusa, per la irregolare partecipazione del calciatore Mignemi Davide (nato il 16 luglio 1980) alla gara Leonzio/Siracusa, disputata il 24.10.1999 per il Campionato di Eccellenza, avendone accertata la regolare posizione di tesseramento a favore della S.S. Leonzio. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l'U.S. Siracusa, la quale sosteneva che il Mignemi era stato posto in lista di svincolo suppletivo dall'A.S. Igea Virtus Barcellona (per la quale era tesserato) solo nel dicembre 1999 e quindi non avrebbe potuto essere tesserato per il Leonzio nel momento della gara in questione. Aggiungeva l'appellante che, nel tabulato, il Mignemi risultava nato, anziché il 16.7.1980, il 16.7.1970, ma evidentemente si franava di errore materiale, in quanto il calciatore in questione era effettivamente nato nel 1980 e con tali generalità (oltre che con la indicazione "j", emergente dalla lista dei calciatori schierati dalla Igea Virtus aveva preso parte alla gara Igea Virtus/Siracusa del 21.3.1999. Chiedeva quindi l'applicazione in proprio favore del disposto dall'art. 7 C.G.S.. L'appello è fondato. Dai tabulati in atti l'errore materiale relativo alla data di nascita del Mignemi, appare evidente; è anzitutto escluso che l'A.S. Igea Virtus avesse tra i suoi tesserati due Mignemi (le generalità complete, ciò che in pane giustifica l'errore, sono Mignemi Carmelo Davide) nati a dieci anni di distanza l'uno dall'altro; ed in effetti, nessun Mignemi nato nel 1970 è stato schierato dalla stessa, a differenza del Mignemi nato nel 1980, che partecipò (come sottostante ai limiti di età previsti per le gare dilettantistiche e come tale indicato specificamente) alla gara segnalata dall'appellante. Quindi, il Mignemi posto in lista di svincolo suppletiva era quello nato nel 1980, che prese parte alla gara reclamata; e vi partecipò sicuramente in posizione irregolare, pacifico essendo che il suo trasferimento alla S.S. Leonzio avvenne nel dicembre 1999, quando ancora era vigente d tesseramento per l'A.S. Igea Virtus Barcellona. E pertanto in accoglimento dell'appello come sopra proposto, deve, in riforma delI'impugnata delibera applicarsi il disposto dall'art. 7 C.G.S.. con assegnazione all'U.S. Siracusa di gara vinta col punteggio di 2 a 0. Va restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dell'U.S. Siracusa, annullando l'impugnata delibera ed infliggendo alla S.S. Leonzio la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara; ordina la restituzione della tassa versata.
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