F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. PRO VASTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTAGLI A SEGUITO DI RIFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 75 del 31.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. PRO VASTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTAGLI A SEGUITO DI RIFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 75 del 31.3.2000) II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale ha deferito sua Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti il calciatore Nepa Fabio e il F.C. Pro Vasto per rispondere della violazione delle norme vigenti in materia di tesseramento in relazione alla utilizzazione del calciatore nella gara Pro Vasto/Casarano del 5.12.1999. La Commissione Disciplinare rilevava come il calciatore avesse partecipato irregolarmente alla gara, che il deferimento, essendo avvenuto oltre il termine previsto, non poteva portare alla modifica del risultato conseguito sul campo, ma doveva essere inteso quale denuncia di violazione di norme regolamentari e deliberava, quindi, di penalizzare di tre punti in classifica il Pro Vasto e di squalificare il calciatore per tre giornate di gara (Com. Uff. n. 75 del 31 marzo 2000). Avverso la Predetta decisione propone appello in questa sede il F.C. Pro Vasto chiedendo l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato. L'appello è parzialmente fondato. L'art. 19 C.G.S., infatti, prevede che "... Gli Organi Federali... deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali... Tale obbligo di deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del Torneo cui la gara si riferisce". Questa ultima previsione normativa ha l'evidente scopo di dare certezza circa il risultato della gara in tempi compatibili con il relativo campionato, ma non è diretta alle diverse ipotesi di responsabilità dei soggetti che si siano resi colpevoli di violazione delle norme federali. La Commissione Disciplinare, quindi, ha correttamente ritenuto di non applicare al caso di specie il disposto dall'art. 7 C.G.S.. per il quale avrebbe dovuto comminare la punizione sportiva della perdita della gara, mentre ricorre l'ipotesi prevista dal successivo art. 8 C.G.S. per le società che si rendano responsabili della violazione delle norme federali. Quanto alla entità della sanzione, nel caso di specie appare congrua quella di un punto di penalizzazione. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal F.C. Pro Vasto di Vasto (Chieti), riduce a n. 1 punto la sanzione della penalizzazione già inflitta dai primi giudici alla società appellante e ordina la restituzione della tassa versata.
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