F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA A.C. SPARANISE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PORTICO/NUOVA A.C. SPARANISE DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff n. 68 del 23.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA A.C. SPARANISE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PORTICO/NUOVA A.C. SPARANISE DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff n. 68 del 23.3.2000) La Nuova A.C. Sparanise ha proposto appello a questa C.A.F. avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 68 del 23 marzo 2000, in ordine alla gara Portico /Nuova A.C. Sparanise del 30.1.2000, chiedendo "in via principale la revoca delle sanzioni impugnate" (squalifiche fino al 30.1.2004 dei calciatori Cerullo Gianluca, D'Alterio Cado, Di Chiara Massimo, Gliottone Saverio, Izzo Guido e Supino Gianluca, irrogate dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 56 del 3 febbraio 2000, e ridotte poi, in secondo grado, al 30.6.2003, a seguito di reclamo della società) o "solo in via gradata" una riduzione delle stesse. II ricorso proposto dalla Nuova A.C. Sparanise non può essere accolto, salvo il punto relativo alla richiesta di riduzione delle sanzioni. La società reclamante in sostanza ha chiesto in via principale la revoca delle sanzioni e "solo in via gradata" la riduzione della squalifica, sul presupposto che solo due dei calciatori tra quelli squalificati, ed esattamente Cerullo Gianluca e D'Alterio Carlo, si sarebbero resi responsabili, rispettivamente, di un' aggressione verbale e di un' aggressione fisica estrinsecata con un calcio alla gamba del Direttore di gara. La discriminazione operata in sede di reclamo da parte del Presidente della Società non può essere recepita come fonte di prova utile ad escludere la responsabilità degli altri calciatori raggiunti da provvedimento di squalifica, essendo la stessa sconfessata dai documenti ufficiali formati dal Direttore di gara. I documenti ufficiali sono il rapporto redatto lo stesso giorno (30.1.2000) in cui fu disputata la gara e la dichiarazione resa il 20.3.2000 su richiesta della Commissione Disciplinare, in sede di giudizio. É stato tassativo e perentorio il Direttore di gara nell'affermare prima e ribadire poi la circostanza di un'aggressione posta in essere ai suoi danni da un gruppo di calciatori della Nuova Sparanise, a fine gara. L' Arbitro ha riportato lesioni certificate dal sanitario di una struttura pubblica e queste costituiscono un valido riscontro a quanto riferito. Non ha quindi rilievo l'osservazione della reclamante secondo cui gli altri atti di violenza non avrebbero lasciato tracce, essendo infatti di notoria conoscenza che non a tutti gli atti di violenza debbano conseguire lesioni lievi o gravi. Comunque, resta un fatto e cioè la contestualità dell'aggressione posta in essere ai danni del Direttore di gara, per cui anche chi eventualmente non si sia reso colpevole del fatto specifico di avere esercitato una violenza, deve risponderne a titolo di concorso. Tale dato può essere utilizzato in senso favorevole ai fini della determinazione delle sanzioni, già ridotte, ma in termini non congrui rispetto alla premessa argomentativa della Commissione Disciplinare. Sanzioni adeguate ad avviso della Commissione sono quelle di due anni di squalifica per tutti i calciatori in questione, squalifica che si concluderà il 30.1.2002. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposta dalla Nuova A.C. Sparanise di Sparanise (Ceserta), riduce al 30.1.2002 le sanzioni della squalifica fino al 30.6.2003, già inflitte dai primi giudici ai calciatori Cerullo Gianluca, D'Alterio Carlo, Di Chiara Massimo, Gliottone Saverio, Izzo Guido e Supino Gianluca. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it