F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SPORTING CLUB PICENTIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPORTING CLUB PICENTIAIANSPI S. MARTINO DEL 16.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 9.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SPORTING CLUB PICENTIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPORTING CLUB PICENTIAIANSPI S. MARTINO DEL 16.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 9.3.2000) La Pol. Sporting Club Picentia ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 41 del 9 marzo 2000, con la quale in accoglimento del reclamo dell'A.S. Anspi S. Martino Vico, avverso la regolarità della gara Sporting Club Picentia/Anspi S. Martino Vico del 16.7.2000 per la posizione irregolare dell'allenatore Simeone Pasquale, infliggeva alla società appellante la sanzione dell'ammenda di L. 600.000 ed al dirigente accompagnatore, Sig. Lambisse Antonio, quella dell'inibizione fino al 30.9.2000. Disponeva, infine, l'invio degli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico per i provvedimenti a carico dell'allenatore Simeone Pasquale. Chiede la società istante l'annullamento dell'ammenda a suo carico e dell'inibizione del dirigente Sig. Lambiase. L'appello é inammissibile. Ed invero, osserva d Collegio che l'art. 35 n. 4 C.G.S., che disciplina l'attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, alla lett. d), nell'elencare i casi in cui è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni degli Organi disciplinari di 2° grado, esclude quelli che riguardino le sanzioni delle ammende e delle squalifiche o inibizioni inferiore a mesi 12. Ne consegue che vertendosi nel caso di specie su un'ammenda e su un' inibizione circa 7 mesi, l'appello deve dichiararsi inammissibile ai sensi del citato art. 35 n. 4 Iett. d) C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sporting Club Picentia di Pontecagnano (Salerno) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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