F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SPORTING CLUB PICENTIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPORTING CLUB PICENTIAIANSPI S. MARTINO DEL 16.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 9.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. SPORTING CLUB PICENTIA AVVERSO DECISIONI
SEGUITO GARA SPORTING CLUB PICENTIAIANSPI S. MARTINO DEL 16.1.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 9.3.2000)
La Pol. Sporting Club Picentia ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 41 del 9 marzo 2000, con la quale in accoglimento del
reclamo dell'A.S. Anspi S. Martino Vico, avverso la regolarità della gara Sporting Club
Picentia/Anspi S. Martino Vico del 16.7.2000 per la posizione irregolare dell'allenatore Simeone
Pasquale, infliggeva alla società appellante la sanzione dell'ammenda di L. 600.000 ed al dirigente
accompagnatore, Sig. Lambisse Antonio, quella dell'inibizione fino al 30.9.2000. Disponeva, infine,
l'invio degli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico per i provvedimenti a carico
dell'allenatore Simeone Pasquale.
Chiede la società istante l'annullamento dell'ammenda a suo carico e dell'inibizione del
dirigente Sig. Lambiase.
L'appello é inammissibile.
Ed invero, osserva d Collegio che l'art. 35 n. 4 C.G.S., che disciplina l'attività sportiva in
ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,
alla lett. d), nell'elencare i casi in cui è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni degli
Organi disciplinari di 2° grado, esclude quelli che riguardino le sanzioni delle ammende e delle
squalifiche o inibizioni inferiore a mesi 12.
Ne consegue che vertendosi nel caso di specie su un'ammenda e su un' inibizione circa 7
mesi, l'appello deve dichiararsi inammissibile ai sensi del citato art. 35 n. 4 Iett. d) C.G.S..
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d)
C.G.S.. l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sporting Club Picentia di Pontecagnano (Salerno)
ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SPORTING CLUB PICENTIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPORTING CLUB PICENTIAIANSPI S. MARTINO DEL 16.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 9.3.2000)"