F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. MARCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARCO/NUOVA PRAIA GIOVANILE DEL 19.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 22.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. S. MARCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARCO/NUOVA PRAIA GIOVANILE DEL 19.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 22.2.2000) La gara S. Marco/Nuova Praia Giovanile, disputata il 19.12.1999, veniva sospesa perché un oggetto proveniente dagli spalti dello stadio colpiva il Direttore di gara in testa, facendolo vacillare e ponendolo nelle condizioni di non potere più proseguire nella direzione della gara. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, letto il referto arbitrale e rilevato che l'Arbitro non aveva potuto individuare da quale settore dello stadio fosse stato lanciato l'oggetto e, quindi, quale delle due tifoserie dovesse ritenersi responsabile della mancata prosecuzione della gara, disponeva la ripetizione della stessa, irrogando peraltro ad entrambe le società I'ammenda di L. 100.000 per responsabilità oggettiva (Com. Uff. n. 15 del 12 gennaio 2000). La Commissione Disciplinare, adita dalla Pol. Nuova Praia Giovanile, accoglieva il reclamo proposto da detta società e infliggeva alla A.S. S. Marco la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 sul rilievo che, mancando elementi atti ad individuare a quale delle due tifoserie dovesse imputarsi il gesto, la responsabilità della mancata prosecuzione della gara non poteva che essere addossata alla società ospitante, responsabile oggettivamente della mancata adozione di misure atte a prevenire situazioni come quella verificatasi (Com. Uff. n. 74 del 22 febbraio 2000). L'appello proposto dall'A.S. S. Marco avverso tale decisione deve essere accolto. Non appare congrua la decisione appellata, valutata nell'ambito di operatività dall'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, non essendosi delineati nella fattispecie elementi che potessero affermare la responsabilità dell'una o dell'altra società con la conseguenza della inapplicabilità del principio, in tale norma regolato, della responsabilità oggettiva della società per fatti imputabili ai propri sostenitori. Ritiene, peraltro, la C.A.F. che, nella situazione di fatto, quale delineata dagli atti degli Ufficiali di gara, sia più corretta la decisione adottata dal Giudice Sportivo. Ciò stante, la decisione della Commissione Disciplinare va riformata e, di conseguen za, deve ripristinarsi quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara. L'accoglimento dell'appello comporta che sia restituita alla A.S. S. Marco la tassa di reclamo versata. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'A.S. S. Marco di San Marco Argentano (Cosenza), annullando l'impugnata delibera e ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva, tra l'altro, la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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