F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CORSAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE 98/CORSAGNA DEL 23.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 30.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. CORSAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE
98/CORSAGNA DEL 23.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 30.3.2000)
All'esito della gara Unione 98/Corsagna, disputata il 23.7.2000 nell'ambito del Campionato
di 2a Categoria del Comitato Regionale Toscana e terminata col punteggio di 2 a 0, la società G.S.
Corsagna proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria non aveva
dato corretta applicazione all'art. 61. comma 3 delle N.O.I.F.; a suo dire infatti con la maglia n. 4,
anziché scendere in campo il calciatore Paolinelli Cristiano come indicato nella copia della distinta
in suo possesso, era invece sceso il calciatore Faso Massimo, che era indicato nella distinta con il n.
15.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 31 del 2 marzo 2000, accoglieva il reclamo e disponeva la ripetizione della gara.
La decisione veniva però riformata dalla competente Commissione Disciplinare, che con delibera
Pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 30 marzo 2000, in accoglimento del reclamo avanzato dalla
società F.C. Unione 98, ripristinava il risultato conseguito sul campo.
Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la società G.S. Corsagna, riproponendo la
sua istanza.
II gravame é infondato.
Ed invero, posto che nella congiuntura l'Arbitro fu tempestivamente reso edotto della modifica
apportata alla distinta, converrà ripetere che se I'art 61 delle N.O.I.F. prevede al n. 2 che la mancata
consegna della distinta dei giocatori all'altra squadra non costituisce motivo di reclamo, ne deriva
che la violazione del successivo n. 3 (che prescrive che eventuali variazioni devono essere trascritte
su iniziativa di chi le apporta sulla copia dell'altra squadra), costituendo un quantum minoris, non
può certo modificare il risultato sportivo. In realtà la denunciata irregolarità, costituendo una mera
irregolarità formale, potrà essere sanzionata a mente dall'art. 7 n. 6 lett. c) C.G.S., sicché bene la
Commissione Disciplinare ha fatto ad inviare gli atti al Giudice Sportivo Regionale per
l'incombenza.
II rigetto del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Corsagna di
Corsagna (Lucca) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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