F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE MURA MANUELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 36 del 23.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE MURA MANUELE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 36
del 23.3.2000)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna con decisione
pubblicata sul C.U. n.36 del 23 marzo 2000 rigettava il ricorso presentato dalla Polisportiva Sassari
Torres, avverso il provvedimento del competente Giudice Sportivo con iI quale veniva inflitta al
calciatore Mura Manuele la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000. in relazione ai fatti
avvenuti nel corso della gara Sassari Torres/Latte Dolce del 4.3.2000, valida per il Campionato
Regionale Juniores.
Contro tale decisione ricorre in appello la Pol. Sassari Torres deducendo motivi di
revocazione ex art. 28 C.G.S. e lamentando I' eccessività della sanzione inflitta. Preliminarmente va
rilevato che nel caso in specie trattasi di reclamo alla C.A.F. pro-
posto ai sensi dall'art. 27 C.G.S., avverso una decisione della Commissione Disciplinare. Del tutto
improprio deve ritenersi pertanto il richiamo all'istituto della revocazione previsto soltanto per
decisioni inappellabili o divenute irrevocabili (en. 28 n. 1 C.G.S.).
II reclamo è inammissibile
Ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, nell'ambito della disciplina
sportiva regionale della Lega Nazionale Dilettanti, non sono impugnabili le squalifiche per i
tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.,
I' appello come sopra Proposto dalla Pol. Sassari Torres di Sassari e dispone I 'incameramento della
tassa versata.
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