F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. VIRTUS CASTELFRANCO E. AVVERSO DECISIONI MERI TO GARA BARACCA CALCIO/VIRTUS CASTELFRANCO E. DEL 6.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 75 del 31.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. VIRTUS CASTELFRANCO E. AVVERSO DECISIONI MERI
TO GARA BARACCA CALCIO/VIRTUS CASTELFRANCO E. DEL 6.2.2000 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 75 del
31.3.2000)
Sulla base del rapporto arbitrale, concernente la gara Baracca CaIcio/Virtus Castelfranco del
6.2.2000, il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale (Com. Uff.
n. 81 dell'8 marzo 2000) ha confermato il risultato della gara, respingendo le argomentazioni di cui
al reclamo della Pol. Virtus Castelfranco, secondo le quali la partita sarebbe iniziata, in fatto, al di là
del termine stabilito (come condizione di regolarità) dell'art. 54 comma 2 delle N.O.I.F..
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la delibera
del Giudice Sportivo, ribadendo che risultanze del rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata ai
sensi dall'art. 25 comma 1 C.G.S.. non siano da disattendere, nonostante II contenuto delle
contrastanti deduzioni della ricorrente (Com. Uff. n. 75 del 31 marzo 2000).
Con il reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la società
Polisportiva Virtus Castelfranco, ricalcando le argomentazioni già prospettate innanzi alla
Commissione Disciplinare, afferma che la gara sarebbe iniziata alle ore 15.18 e non alle 15.15; il
ritardo avrebbe, quindi, superato il limite di una durata pari ad un tempo di gara (il cui inizio era
fissato per le 14.30) determinato dell'art. 54 comma 2 delle N.O.I.F..
In particolare il reclamo lamenta che, in sede di giudizio dinanzi al Giudice Sportivo ed alla
Commissione Disciplinare, non sia stata raccolta l'attestazione del Commissario di campo,
designato per la gara in esame, ai sensi dall'art. 68 N.O.I.F..
La delibera della Commissione Disciplinare che si fonda sulla prova privilegiata offerta dal
rapporto arbitrale appare correttamente impostata, sulla base di una lettura dall'art. 25 comma 1
C.G.S. conforme alla costante giurisprudenza di questa C.A.F.. Si può osservare, del resto, che, ai
sensi dall'art. 68 delle N.O.I.F., il ruolo del Commissario di campo ha ad oggetto "l'andamento delle
gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del
pubblico e dei dirigenti delle due squadre", mentre "è esclusa ...qualsiasi valutazione tecnica
sull'operato dell'arbitro".
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus
Castelfranco E. di Castelfranco Emilia (Modena) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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