F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. B. NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA B. NAZZARO CHIARAVALLE/SASSOFERRATO CALCIO DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche-Com. Uff. n. 39 del 30.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. B. NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA B. NAZZARO CHIARAVALLE/SASSOFERRATO CALCIO DEL
30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche-Com.
Uff. n. 39 del 30.3.2000)
All'esito della gara B. Nazzaro Chiaravalle/Sassoferrato Calcio, disputata il 30.1.2000,
nell'ambito del Campionato di Promozione Girone A, e terminata con il punteggio di 2 a 1, la S.C.
Sassoferrato Calcio proponeva rituale reclamo, preceduto da riserva scritta presentata all'Arbitro,
chiedendo la non omologazione della gara stessa per violazione, da parte della società avversaria,
della normativa concernente l' obbligo dell'impiego, fin dall'inizio e per tutta la durata della gara, di
almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 1980 in poi.
II competente Giudice Sportivo, rilevato che dal 22' al 25' del primo tempo della gara
I'A.S.B. Nazzaro non aveva presentato in campo due calciatori nati dopo l' 1.1.1980, in violazione
di quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 dell'1.7.1999,
infliggeva sua stessa la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 a 2 a favore
della S.C. Sassoferrato, applicando la sanzione prevista dalI'art. 7 comma 5 C.G.S..
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 39 del 30 marzo 2000, respingeva il reclamo proposto dall'A.S. B. Nazzaro
Chiaravalle avverso la delibera del Giudice Sportivo.
Avverso tale ultima decisione propone reclamo la stessa Società B. Nazzaro, deducendo a motivi l'
errore materiale del proprio addetto alla sostituzione e l' irrilevanza, sul risultato della gara, della
partecipazione del calciatore ultraventenne, successivamente sostituito, per soli tre minuti di gioco.
Chiede pertanto la riforma della decisione impugnata e la conferma del risultato acquisito sul
campo.
II reclamo è infondato e va rigettato.
Come risulta dagli atti ufficiali di gara l'A S. B. Nazzaro Chiaravalle non ha schierato
contemporaneamente in campo e per tutta la durata della partita due calciatori nati dopo l'1.1.1980,
in violazione della normativa della Lega Nazionale Dilettanti valevole per la stagione sportiva
1999/2000.
Come affermato più volte da questa Commissione, è questa una disposizione regolamentare
di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio
agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di
sorta.
La Società ricorrente, pertanto, aveva l' obbligo di impiegare "comunque e per tutta la durata
della gara" almeno duo calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980, a nulla rilevando il fatto che la
squadra sia rimasta in campo con un solo calciatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi
minuti.
La norma non prevede infatti limiti temporali all'utilizzo dei calciatori rientranti in questa
fascia e, comunque, l' esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti, magari nel tempo
di recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell'esito della gara.
L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale
Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale,
comporta l' applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 7. comma 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall'art. 34 bis della Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C..
Per questi motivi la C.A.F. respinge l' appello come innanzi proposto dall'A.S. B. Nazzaro
Chiaravalle di Chiaravalle (Ancona) e dispone l' incameramento della tassa versata.
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