F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. B. NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA B. NAZZARO CHIARAVALLE/SASSOFERRATO CALCIO DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche-Com. Uff. n. 39 del 30.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. B. NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA B. NAZZARO CHIARAVALLE/SASSOFERRATO CALCIO DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche-Com. Uff. n. 39 del 30.3.2000) All'esito della gara B. Nazzaro Chiaravalle/Sassoferrato Calcio, disputata il 30.1.2000, nell'ambito del Campionato di Promozione Girone A, e terminata con il punteggio di 2 a 1, la S.C. Sassoferrato Calcio proponeva rituale reclamo, preceduto da riserva scritta presentata all'Arbitro, chiedendo la non omologazione della gara stessa per violazione, da parte della società avversaria, della normativa concernente l' obbligo dell'impiego, fin dall'inizio e per tutta la durata della gara, di almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 1980 in poi. II competente Giudice Sportivo, rilevato che dal 22' al 25' del primo tempo della gara I'A.S.B. Nazzaro non aveva presentato in campo due calciatori nati dopo l' 1.1.1980, in violazione di quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 dell'1.7.1999, infliggeva sua stessa la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 a 2 a favore della S.C. Sassoferrato, applicando la sanzione prevista dalI'art. 7 comma 5 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 39 del 30 marzo 2000, respingeva il reclamo proposto dall'A.S. B. Nazzaro Chiaravalle avverso la delibera del Giudice Sportivo. Avverso tale ultima decisione propone reclamo la stessa Società B. Nazzaro, deducendo a motivi l' errore materiale del proprio addetto alla sostituzione e l' irrilevanza, sul risultato della gara, della partecipazione del calciatore ultraventenne, successivamente sostituito, per soli tre minuti di gioco. Chiede pertanto la riforma della decisione impugnata e la conferma del risultato acquisito sul campo. II reclamo è infondato e va rigettato. Come risulta dagli atti ufficiali di gara l'A S. B. Nazzaro Chiaravalle non ha schierato contemporaneamente in campo e per tutta la durata della partita due calciatori nati dopo l'1.1.1980, in violazione della normativa della Lega Nazionale Dilettanti valevole per la stagione sportiva 1999/2000. Come affermato più volte da questa Commissione, è questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società ricorrente, pertanto, aveva l' obbligo di impiegare "comunque e per tutta la durata della gara" almeno duo calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con un solo calciatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi minuti. La norma non prevede infatti limiti temporali all'utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, comunque, l' esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti, magari nel tempo di recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell'esito della gara. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale, comporta l' applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 7. comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall'art. 34 bis della Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l' appello come innanzi proposto dall'A.S. B. Nazzaro Chiaravalle di Chiaravalle (Ancona) e dispone l' incameramento della tassa versata.
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