F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ NUOVA LINGUAGLOSSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LINGUAGLOSSA/ADERNÒ A.B. AUTO ONLUS DEL 4.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 del 29.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ NUOVA LINGUAGLOSSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LINGUAGLOSSA/ADERNÒ A.B. AUTO ONLUS DEL 4.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 29.3.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Adernò A.B. Auto Onlus di Adrano infliggeva con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.48 del 29 marzo 2000, alla società Nuova Linguaglossa le punizioni sportive della perdita della gara del Campionato di 1 Categoria Nuova Linguaglossa/Ademò A.B. Auto Onlus, disputata il 4.3.2000, con il punteggio di 0 - 2 e I' ammenda di lire 200.000 per la partecipazione di un calciatore quindicenne senza I' autorizzazione prevista dell'art. 34 delle N.O.I.F.; irrogava inoltre, I' inibizione fino al 30.4.2000 al dirigente accompagnatore, Sig. Raineri Vincenzo. Avverso tale decisione la socie!à Nuova Linguaglossa ha adito con rituale reclamo questa Commissione d'Appello Federale al fine di ottenere I'annullamento dell'impugnato provvedimento. Eccepiva che il calciatore minorenne era entrato in campo a tempo regolamentare già concluso per cui non aveva di fatto partecipato al giuoco; inoltre la Pol. Adernò non aveva preannunciato, nei termini previsti, il ricorso, che andava proposto al Giudice Sportivo. Tale eccezione di inammissibilità è infondata. L'art. 37 comma 1 C.G.S. dichiara ricorribili al Giudice Sportivo, mediante preannuncio telegrafico o a mezzo telefax, i reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare; dispone, invece,che le Commissioni Disciplinari sono competenti a giudicare sull'irregolarità dipendente dalla posizione dei tesserati che abbiano preso parte alla gara. Nel merito, invece, l'attuale reclamo è fondato. Invero, la società Nuova Linguaglossa Calcio invoca, a sostegno del suo reclamo, la partecipazione di un calciatore "Giovane" all'attività agonistica senza I' autorizzazione del Comitato Regionale, prescritta dell'art. 34 n. 3 delle N.O.I.F. e chiede I' applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 n. 5 C.G.S.. Va, però, osservato che il calciatore ha superato nel corso dell'annata sportiva il sedicesimo anno di età ed il fatto che egli fosse ancora tesserato come "Giovane" non può portare all'estensione del divieto in esame, che ha il solo compito di controllare la conseguita maturità psicofisica del calciatore in incontri più impegnativi sotto tale specifico aspetto. L'accoglimento dell'appello comporta la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla società Nuova Linguaglossa di Lmguaglossa (Catania), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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