F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U-S. TABIANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI RUBIERESE/TABlANO CALCIO DEL 5.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2′ Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per I ‘Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 22.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U-S. TABIANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ALLIEVI RUBIERESE/TABlANO CALCIO DEL 5.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2'
Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per I 'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 22.3.2000)
All'esito della gara Rubierese/Tabiano Calcio disputata il 5.3.2000 nell'ambito del
Campionato Allievi del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per I' Attività Giovanile e
Scolastica e terminata col punteggio di 1 a 1, I'Unione Sportiva Rubierese proponeva rituale
reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il
calciatore Guarini Giancarlo, in posizione irregolare perché colpito da squalifica.
II competente Giudice Sportivo di 2° Grado, nell'accogliere iI reclamo, infliggeva all'Unione
Sportiva Tabiano Calcio la punizione sportiva della perdita della suindicata partita con il punteggio
di 0 a 2 (Coni. Uff. n. 33 del 22 marzo 2000).
Avverso tale decisione propone appello I'U.S. Tablano Calcio invocando il ripristino del
risultato conseguito sul campo.
II gravame non ha fondamento.
II calciatore Guarini prese parte all'incontro dovendo invece scontare la seconda delle due
giornate di squalifica a lui inflitte all'esito della gara Bismantova/Tabiano Calcio del 20 febbraio
2000. Non soccorrono peraltro elementi che dimostrino la pretesa irregolarità (scambio di persona
nell'identificazione del sanzionato) denunciata dall'appellante, né appare giustificabile I' asserita
mancata conoscenza della squalifica, annunciata ritualmente dal Com. Uff. n. 29 del 23.2.2000.
II rigetto dell'appello comporta I' incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come innanzi proposto dell'U.S. Tabiano
Calcio di Salsomaggiore Terme (Parma) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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