F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. ISCHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISCHIA/COMPRENSORIO VESUVIO NOLA DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 66 del 16.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. ISCHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISCHIA/COMPRENSORIO VESUVIO NOLA DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 16.3.2000) All'esito della gara Ischia/Nola, disputata in data 7.11.1999 nell'ambito del Campionato Regionale di Eccellenza, Girone A, del Comitato Regionale Campania e terminata col punteggio di 0 a 0, l'A.C. Comprensorio Vesuvio Nola proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Sarnelli Gennaro e Russo Giosuè in posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, nell'esaminare il reclamo unitamente ad altri di altre società ed al procedimento disciplinare sono per gli illegittimi trasferimenti di più calciatori della società A.S.C. Saviano ad altre società all'insaputa del club di appartenenza, ottenuti mercé l'utilizzazione di timbro e firme sociali falsi, accoglieva tra l'altro il reclamo dall'A.C. Comprensorio Vesuvio Nola, essendo risultato irregolare l'utilizzo di Sarnelli Gennaro e Russo Giosuè nell'indicata gara, ed infliggeva all'A.C. Ischia la punizione sportiva della perdita della stessa con il punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 66 del 16 marzo 2000). Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.C. Ischia, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. Osserva la C.A.F. che all'esito di opportune indagini è risultato che i suindicati calciatori, appartenenti originariamente alla A.S.C. Saviano, erano stati trasferiti alla società ischitana proprio a seguito delle attività fraudolente poste in essere, censurate nell'occasione dalla Commissione Disciplinare. Con il proposto appello l'A.C. Ischia afferma di dubitare della sussistenza degli accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., culminati nella "confessione" del funzionario della società, responsabile delle indicate falsificazioni, e posti a base dell'impugnata delibera, epperò non fornisce elementi tali da legittimare i prospettati dubbi. II gravame va quindi rigettato per la sua infondatezza. Il rigetto dell'appello compone l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Ischia di Ischia (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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