F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VICENTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL SIG. FAMBELLI CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 43 del 5.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VICENTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL SIG. FAMBELLI CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 43 del 5.4.2000) L'A.S. Vicentina Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 5 aprile 2000, limitatamente alla parte che confermava la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2001 già inflitta dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 39 dell'8 marzo 2000) al massaggiatore Fambelli Carlo, in relazione al comportamento ingiurioso e minaccioso, nonché al tentativo di colpire con un pugno l'Arbitro della gara Gatto SoIe Vicenza/Vicentina Calcio del 5.3.2000. Lamenta la società ricorrente l'eccessività della sanzione inflitta al Fambelli, che non ha goduto, in secondo grado, della riduzione di pena concessa, invece, agli altri due suoi tesserati: l'allenatore Montani ed il calciatore Zattarin. L'appello non merita accoglimento. Ritiene la C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare non meriti censura; infatti è stato correttamente valutato il comportamento del Fambelli sulla base degli atti Ufficiali di gara e la sanzione inflitta appare adeguata al comportamento gravemente offensivo dal medesimo tenuto nei confronti dell'arbitro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Vicentina Calcio di Vicenza e ordina l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it