F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SCALEA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CASSANO 1966/SCALEA 1912 DELL’1.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 4.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SCALEA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CASSANO 1966/SCALEA 1912 DELL'1.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 86 del 4.4.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 86 del 4 aprile 2000, respingeva il reclamo dall'U.S. Scalea 1912, la quale aveva chiesto l'attribuzione della vittoria per 0 - 2 della gara del Campionato Calabro di Promozione Nuova Cassano/Scalea 1912, disputata il 26.2.2000, per la posizione irregolare del calciatore Selvaggi Marco, schierato in campo dalla società avversaria, il quale all'inizio del Campionato 1999/2000 non aveva compiuto il quindicesimo anno di età e non era munito della prescritta autorizzazione, ex art. 34 n. 3 N.O.I.F.. da parte del Comitato Regionale. Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d'appello Federale la suddetta società, che insiste nella sua richiesta di vittoria "a tavolino" della gara in esame. L'appello è fondato e va accolto. Si osserva che l'impugnata decisione ha ritenuto regolare la partecipazione del Selvaggi alla gara, disputata il 26.2.2000, in quanto a tale data aveva già compiuto i sedici anni, essendo nato il 27.4.1983 e, pertanto, si sosteneva, non era necessaria l'autorizzazione del Comitato Regionale, la quale è prescritta per la partecipazione all'attività agonistica dei calciatori °giovani" che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. Tale interpretazione è errata. Tutte le disposizioni regolamentari devono trovare applicazione con riferimento all'inizio di ciascun campionato, salvo una espressa deroga del competente Organo Federale. Esse, infatti, sono poste a tutela della regolarità dei campionati e delle società, le quali devono essere a conoscenza all'inizio dell'attività agonistica dell'esatta osservanza delle disposizioni da parte delle società antagoniste. II Calciatore Selvaggi Marco ha compiuto il sedicesimo anno di età nel corso del campionato, essendo nato il 27.4.1983 per cui necessitava dell'autorizzazione prescritta dall'art. 34 n. 3 N.O.I.F.. La violazione di tale disposizione determina l'applicazione della perdita della gara, cui ha partecipato il calciatore infraquindicenne, come espressamente sancito dall'ultimo comma dello stesso art. 34 delle N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dell'U.S. Scalea 1912 di Scalea (Cosenza), annullando l'impugnata delibera ed infliggendo all'A.C. Nuova Cassano 1966 la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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