F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CASTELLANETA/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 5.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 del 6.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
CASTELLANETA/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 5.3.2000 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 6.4.2000)
L'A.S. Castellaneta ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso d Comitato Regionale Puglia, di cui al C.U. n. 34 del 6 Aprile 2000, con la
quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, riduceva al 30.6.2001 la sanzione
dell'inibizione (fino al 7.4.2000) del Presidente, Rizzi Francesco, nonché respingeva, tra le altre, la
richiesta di riduzione dell'inibizione fino al 31 .12.2000del massaggiatore Brullo Carlo, già loro
inflitte dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 30 del 9 marzo 2000).
Chiede l'appellante la revoca dell'inibizione inflitta al dirigente Rizzi Francesco; in
subordine, un'ulteriore riduzione, nonché la revoca dell'inibizione inflitta al massaggiatore Brullo
Carlo.
Ritiene questa Commissione d'Appello che, per quel che riguarda la sanzione irrogata al Sig.
Brullo, il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto l'inibizione comminata è di durata inferiore
ad un anno e quindi non impugnabile davanti la C.A.F., a norma dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S..
Per quanto attiene, invece, il Sig. Rizzi Francesco, va rilevato che la sanzione inflitta, tosi come
ridimensionata dalla Commissione Disciplinare, appare congrua in relazione alla gravità del fatto
(minacce, intimidazioni, spintoni, insulti all'Arbitro) ed alla qualifica dell'autore della condotta
violenta e minacciosa. posto che dal referto arbitrale e dagli altri atti ufficiali, risulta chiaramente
provata la responsabilità del Rizzi e, pertanto, l'inibizione deve essere confermata.
Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come in epigrafe proposto dall'A.S.
Castellaneta di Castellaneta (Taranto), così provvede:
- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett d/d1 C.G.S., per la parte afferente la
sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2000 inflitta al massaggiatore Brullo CarIo;
- lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2001 inflitta al Sig. Rizzi
Francesco;
- ordina l'incameramento della tassa versata.
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