F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI SPA 83 VALDISERCHIO/LUCCA SETTE DELL’1.12.1999 (Delibera del Giudico Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica -Com. Uff. n. 23 del23.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
GIOVANISSIMI SPA 83 VALDISERCHIO/LUCCA SETTE DELL'1.12.1999 (Delibera del
Giudico Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica -Com. Uff. n. 23 del23.12.1999)
All'esito della gara Spa 83 Valdiserchio/Lucca Sette, disputata in data 1.12.1999 nell'ambito
del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Toscana e terminata col punteggio di 3 a 4,
l'U.F. Spa 83 Valdiserchio proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della
squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Cesca Matteo. da considerarsi m posizione
irregolare perché colpito da squalifica.
II competente Giudice Sportivo di 2" Grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del
23 dicembre 1999, nell'accogliere il reclamo, infliggeva all'A.S. Lucca Sette la punizione sportiva
deva perdita della gara con il punteggio di 2 a 0.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Lucca
Sette. invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo.
II gravame non ha fondamento.
Ed invero l'appellante ha sostenuto che il calciatore Cesca Matteo, squalificato, non prese
parte alla gara suindicata, pur figurando nella relativa distinta dei giocatori al n. t8 della stessa, e pur
risultando subentrato al 38' del secondo tempo al posto del compagno di squadra Bernardini
Massimiliano. Le emergenze degli atti ufficiali non sono state smentite nel corso del presente
procedimento di appello, anche all'esito dei disposti accertamenti dell'Ufficio Indagini della
F.I.G.C..
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Lucca Sette di
Lucca e dispone l'incameramento della tassa versata
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