F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. REAL S. VENERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERCLUB GIARDINI NAXOS/REAL S. VENERINA DEL 4.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 5O del 13.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. REAL S. VENERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERCLUB GIARDINI NAXOS/REAL S. VENERINA DEL 4.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 5O del 13.4.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. 50 del 73 aprile 2000. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia dichiarava inammissibile il reclamo dell'A.S. Real S. Venerina - proposto avverso il risultato della gara Interclub Giardini Naxos/Real S. Venerina del 4.3.2000 per la partecipazione di calciatore in posizione irregolare - perché proposto oltre il termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara, stabilito dall'art. 37 n. 3 C.G.S.. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'A.S. Real S. Venerina, facendo prima di tutto rilevare come la Commissione Disciplinare nel computare il termine non abbia tenuto conto che lo stesso, scadendo in giorno festivo, è prorogato di diritto al glomo successivo non festivo. Nel merito ribadisce la propria richiesta di applicazione all'A.S. Inteclub Giardini Naxos della punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara in questione, a norma dall'art. 7 C.G.S., per aver questa schierato il calciatore Mavilia Giuseppe in posizione irregolare, per sussistenza di doppio tesseramento in favore dell'A.S. Taormina. L'appello è fondato per quanto concerne la prima doglianza. Ed invero, osserva il Collegio che, essendosi la gara in contestazione disputata il 4 marzo. l'ultimo dei 15 glomi utili per proporre reclamo dinanzi la Commissione Disciplinare cadeva domenica 19 marzo, per cui, ai sensi dell'art. 23 n. 7 C.G.S., risultava di diritto prorogato al 20 marzo, giorno in cui appunto la società istante, per come risulta dagli atti ufficiali, ha provveduto all'inoltro, per raccomandata, del reclamo alla Commissione Disciplinare ed in copia alla società controparte. Pertanto la decisione impugnata va annullata per insussistenza della dichiarata inammissibilità, e disposto il rinvio degli ani all'organo disciplinare di primo grado per l'esame di mento. La tassa reclamo va restituita. La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Real Venerina di Santa Venerina (Catania), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, per tardività, del reclamo in data 20.3.2000 proposto dall'A.S. Real S. Venerino dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Fegionale Sicilia, con rinvio degli atti alla Commissione medesima per l'esame di merito. Ondina Ia restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it