F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASTELSARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELSARDO/IGLESIAS DEL 6.2.2000 (Delibera della Commissioni Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 37 del 30.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CASTELSARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CASTELSARDO/IGLESIAS DEL 6.2.2000 (Delibera della Commissioni Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 37 del 30.3.2000)
La gara Castelsardo/Iglesias Calcio, disputata il 6.2.2000 nell'ambito del Campionato di
Eccellenza del Comitato Regionale Sardegna, si concludeva con il punteggio di 1- 0 in favore della
società ospitante.
Su segnalazione della società Iglesias, il Presidente del Comitato Regionale deferiva al
giudizio della Commissione Disciplinare l'U.S. Castelsardo per il mancato rispetto della norma
relativa alla utilizzazione di un calciatore "giovane".
Ritenuto fondato l'addebito, la Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37
del 30 marzo 2000, infliggeva alla società U.S. Castelsardo, che nulla aveva osservato sul merito
della contestazione malgrado avesse ricevuto la rituale contestazione dell'addebito e l'invito a
presentare deduzioni a difesa nonché a formulare richiesta di audizione, la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-2.
Contro tale delibera l'U.S. Castelsardo ha avanzato appello ed ha eccepito:
- in rito, la carenza di legittimazione attiva in capo al Presidente del Comitato Regionale. non sveno
la società Iglesias proposto reclamo avverso la regolarità della gara;
- nel merito, l'errore commesso dall'Arbitro nel segnalare in referto le sostituzioni dei Calciatori.
II gravame è infondato.
Quanto al motivo di carattere procedurale è sufficiente ricordare che agli Organi direttivi dei
Comitato Regionali è conferito il potere di deferire alle Commissioni Disciplinari le società che
risultino responsabili di infrazioni arie norme regolamentari (art. 19 n. 2 C.G.S.).
Per quel che riguarda il mento non pub accogliersi in questa sede l'interessata versione di parte
fornita dall'appellante circa i nominativi e il tempo delle sostituzioni di calciatori operate nel corso
della gara in contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale. Come è noto, tale atto fa piena prova
circa lo svolgimento delle gare e non può essere contestato da mere affermazioni difensive, prive di
riscontri obiettivi, tanto più considerando l'inerzia mantenuta dalla società appellante nel corso del
giudizio di primo grado.
La tassa di reclamo va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Castelsardo di
Castelsardo (Sassari) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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