F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MONTECASTELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SELVATELLE/MONTECASTELLO DEL 19.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 6.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. MONTECASTELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SELVATELLE/MONTECASTELLO DEL 19.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 6.4.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 6 aprile 2000, la Commissione Disciplinare
presso iI Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Montecastello
avverso la regolarità della gara Selvatelle/Montecastello, disputata il 19.3.2000 per il Campionato di
2a Categoria, osservando che il calciatore Fatticcioni Alessandro, schierato dalla controparte, aveva
pieno titolo a parteciparvi, avendo il competente Utticio Tesseramento comunicato che si trattava di
calciatore tesserato a titolo definitivo per la S.S. Selvatelle.
Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'U.S. Montecastello, facendo
rilevare che il Fatticcioni compariva nell'elenco dei calciatori svincolati, pubblicato dal Comitato
Regionale Toscana nel C.U. n. 26 del 27.1.2000; che nessuna variazione (a differenza di altri) era
stata resa nota a tale proposito e che solo col C.U. n. 35 del 30.3.2000 era stato comunicato
che il medesimo era stato inserito nell'elenco suddetto solo per errore materiale. Poiché la S.S.
Selvatelle non aveva chiesto che il nominativo del Fatticcioni fosse escluso dalla lista degli
svincolati (come invece accaduto per altri due suoi tesserati) e la rettifica del Comitato
Regionale Toscana era intervenuta solo dopo la disputa della gara in esame e addirittura dopo la
presentazione del reclamo aria Commissione Disciplinare chiedeva che fosse applicato in proprio
favore il disposto dell'art. 7 C.G.S..
L'appello non può essere accolto.
In linea di fatto e di cronologia, l'esposizione dell'appellante è corretta: il Fatticcioni risultava
inserito nell'elenco degli svincolati, nessuna eliminazione da tale elenco era avvenuta prima della
disputa della gara reclamata, solo dopo di che era stato dato atto dell'errore materiale in corso. Tutto
ciò, peraltro, non vale ad eliminare la circostanza che proprio di errore materiale si sia trattato,
colpevolmente corretto in ritardo, ma che certo non può influire - in mancanza di altri validi
elementi di giudizio, neppure ottetti dalla società appellante - sulla regolarità del tesseramento del
Fatticcioni e quindi della gara in oggetto.
Confermandosi la delibera impugnata, va ina3merata la tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Montecastello di
Pontedera (Pistoia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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