F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA BARRESE ESTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERNAPOLI GABBIANO 1964/BARRESE ESTER DEL 2.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com.ti Uff.Ii nn. 77-78 del 4.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA BARRESE ESTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERNAPOLI GABBIANO 1964/BARRESE ESTER DEL 2.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com.ti Uff.Ii nn. 77-78 del 4.5.2000) La società Barrese Ester ha inoltrato a questa Commissione d'Appello Federale reclamo contro la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 77 e 78 pubblicati il 4 maggio 2000, con la quale e stato respinto il suo reclamo relativamente alla gara Internapoli Gabbiano 1964/Barrese Ester del Campionato di Eccellenza, disputata il 2.4.2000, per l'irregolare partecipazione del calciatore Foggia Francesco. La società ha esposto che questi era stato inibito dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Caserta fino al 2.4.2000 (Comunicato Ufficiale n. 10 del 23 dicembre 1999), quale dirigente dell'Internapoli Gabbiano. Riferisce, inoltre, che il Giudice Sportivo di 2° Grado, in accoglimento del reclamo della S.C. Ciccio Foggia annullava tale decisione e rinviava gli atti all'organo di 1° istanza per un nuovo esame nel merito (decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 27 gennaio 2000). Tale Giudice confermava l'inibizione del Foggia fino al 29.2.2000 (Comunicato Uffi ciale n. 28 del 24 febbraio 2000). Ritiene la società reclamante, come esposto dinanzi la Commissione Disciplinare. che il Foggia Francesco, in sostanza, non abbia ancora scontato il provvedimento disciplinare alla data della gara da essa contestata, poiché dal 23.12.1999 al 29.2.2000 erano decorsi 68 giorni, mentre non aveva in effetti partecipato a gare solo per 35 giorni cioè dal 23.12.1999 al 27.1.2000; gli rimanevano, pertanto, ancora da scontare 33 giorni. A seguito di tali argomentazioni chiede che le venga attribuita la vittoria della gara in questione. II reclamo è infondato. II Giudice di 1° Grado ha inteso infliggere al Foggia, per la sua qualifica di dirigente. l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ai sensi dell'art.. 9 lett. e) C.G.S.: questi ha, quindi, inteso limitare l'inibizione ad una data precisa e cioè fino al 29.2.2000. Non può, pertanto, commutarsi la sanzione stabilita a tempo determinato in inibizione a glomi, sia perché non prevista tale ultima sanzione dalle Carte Federali - le quali anche per la squalifica ai calciatori ne ha stabilito la determinatezza ai sensi della lettera h) della richiamata norma - sia perché non può essere modificata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado mediante una trasformazioone di durata diversa. D'altra parte, tale Giudice con il Comunicato Ufficiale n. 28 del 24 febbraio 2000, ha confermato la squalifica fino al 29.2.2000 senza tener conto della sospensione dal 27 gennaio al 29 febbraio, a seguito dell'annullamento della prima delibera, e la gara in esame è stata disputata in data successiva alla scadenza della stessa, per cui il calciatore risultava eSSere in posizione regolare. A seguito del rigetto del reclamo la tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Barrese Ester di Napoli e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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