F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CALTAGIRONE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE, IN RELAZIOHE ALLA GARA CALTAGIRONE/POTENZA DEL 10.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DELFINO MARCO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. CALTAGIRONE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ
INTERREGIONALE, IN RELAZIOHE ALLA GARA CALTAGIRONE/POTENZA DEL
10.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DELFINO MARCO IN POSIZIONE
IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti -
Com. Uff. n. 62 del 3.3.2000)
II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con atto del 16.11.1999,
deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti. l'A.C. Caltagirone,
l'U.S. Rossanese Calcio e il calciatore Delfino Marco per la violazione delle norme e delle
procedure in materia di tesseramenti.
II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale rilevava che tali violazioni
erano emerse dagli accertamenti disposti a seguito della segnalazione del F.C. Potenza che aveva
denunciato la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Delfino Marco alla gara
Caltagirone/Potenza disputata d 10.10.1999. II calciatore Delfino Marco, già appartenente alla
Società Real Cassino (ex Real Piedimonte) e collocato in lista di svincolo in data 16.12.1998, aveva
sottoscritto apposita lista di aggiornamento posizione di tesseramento in data 6.8.1999 in favore
dall'U.S. Rossanese e, previ accordi con detta società e con quella cessionaria, sottoscriveva
successiva lista di trasferimento a titolo definitivo in data 11.9.1999 in favore della A.C.
Caltagirone e ciò in trasgressione delle norme che vietano due movimenti definitivi nello spazio
temporale riferito allo stesso periodo (1 luglio-30 settembre).
La Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti alla
Commissione Tesseramenti, competente a pronunciarsi sulle questioni relative ai tesseramenti dei
calciatori, ai sensi dall'art. 38, n. 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
21/D - Riunione del 17 febbraio 2000, dichiarava invalido il tesseramento del calciatore Delfino per
l'A.C. Caltagirone. Di conseguenza, sul rilievo che la decisione della Commissione Tesseramenti è
immediatamente esecutiva, la Commissione Disciplinare, dopo aver rilevato che, per una questione
di termini, non era possibile intervenire sul risultato conseguito sul campo nella gara del
10.10.1999, ma solo con le sanzioni previste dall'art. 8, lettere b) ed f), del Codice di Giustizia
Sportiva, irrogava all'A.C. Caltagirone un punto di penalizzazione da scontrarsi nel campionato in
corso. Ciò anche allo scopo di salvaguardare la regolarità del campionato, altrimenti compromessa
dalla partecipazione alla predetta gara del calciatore, e in considerazione del punto illegittimamente
conseguito nella gara medesima dell'A.C. Caltagirone (Com. Uff. n. 62 del 3 marzo 2000).
Avverso tale decisione e avverso la pronuncia dalla Commissione Tesseramenti ha proposto appello
l'A.C. Caltagirone.
La C.A.F., con altra decisione resa in data odierna, ha respinto l'appello avverso la decisione
della Comml55ione Tesseramenti. É confermata, pertanto, la invalidità del tesseramento del
calciatore Delfino per l'A.C. Caltagirone e per questa la partecipazione irregolare del predetto
calciatore alla gara disputata il 10.10.1999.
Anche l'appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare deve essere respinto.
L'A.C. Caltagirone richiama l'art. 19, comma secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale
i reclami avverso la partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare devono
essere proposta nel termine di quindici giorni dalla disputa deva gara stessa, e sostiene che il
deferimento da parte del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, proposto
oltre tale termine, era da dichiarare inammissibile.
La censura, con tutta evidenza, non è pertinente. II risultato della gara, proprio per la
preclusione costituita dalla norma richiamata dall'appellante, non è stato oggetto di contestazione da
parte del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale. Questi ha deferito l'A.C.
Caltagirone per l'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per il quale si richiede alle società e ai
tesserati un comportamento rispettoso delle norme federali.
Non può essere accolta, infine, per le ragiona indicate dalla Commissione Disciplinare e
perché la richiesta non ha fondamento nel sistema sanzionatorio posto dal Codice di Giustizia
Sportiva. la domanda subordinatamente avanzata dall'appellante di procrastinare la esecutività della
sanzione al campionato successivo.
L'appello, in conclusione, va respinto, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe preposto dall'A.C.
Caltagirone di Caltagirone (Catania) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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