F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CALTAGIRONE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE, IN RELAZIOHE ALLA GARA CALTAGIRONE/POTENZA DEL 10.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DELFINO MARCO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CALTAGIRONE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE, IN RELAZIOHE ALLA GARA CALTAGIRONE/POTENZA DEL 10.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DELFINO MARCO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 62 del 3.3.2000) II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con atto del 16.11.1999, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti. l'A.C. Caltagirone, l'U.S. Rossanese Calcio e il calciatore Delfino Marco per la violazione delle norme e delle procedure in materia di tesseramenti. II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale rilevava che tali violazioni erano emerse dagli accertamenti disposti a seguito della segnalazione del F.C. Potenza che aveva denunciato la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Delfino Marco alla gara Caltagirone/Potenza disputata d 10.10.1999. II calciatore Delfino Marco, già appartenente alla Società Real Cassino (ex Real Piedimonte) e collocato in lista di svincolo in data 16.12.1998, aveva sottoscritto apposita lista di aggiornamento posizione di tesseramento in data 6.8.1999 in favore dall'U.S. Rossanese e, previ accordi con detta società e con quella cessionaria, sottoscriveva successiva lista di trasferimento a titolo definitivo in data 11.9.1999 in favore della A.C. Caltagirone e ciò in trasgressione delle norme che vietano due movimenti definitivi nello spazio temporale riferito allo stesso periodo (1 luglio-30 settembre). La Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti, competente a pronunciarsi sulle questioni relative ai tesseramenti dei calciatori, ai sensi dall'art. 38, n. 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21/D - Riunione del 17 febbraio 2000, dichiarava invalido il tesseramento del calciatore Delfino per l'A.C. Caltagirone. Di conseguenza, sul rilievo che la decisione della Commissione Tesseramenti è immediatamente esecutiva, la Commissione Disciplinare, dopo aver rilevato che, per una questione di termini, non era possibile intervenire sul risultato conseguito sul campo nella gara del 10.10.1999, ma solo con le sanzioni previste dall'art. 8, lettere b) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, irrogava all'A.C. Caltagirone un punto di penalizzazione da scontrarsi nel campionato in corso. Ciò anche allo scopo di salvaguardare la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla partecipazione alla predetta gara del calciatore, e in considerazione del punto illegittimamente conseguito nella gara medesima dell'A.C. Caltagirone (Com. Uff. n. 62 del 3 marzo 2000). Avverso tale decisione e avverso la pronuncia dalla Commissione Tesseramenti ha proposto appello l'A.C. Caltagirone. La C.A.F., con altra decisione resa in data odierna, ha respinto l'appello avverso la decisione della Comml55ione Tesseramenti. É confermata, pertanto, la invalidità del tesseramento del calciatore Delfino per l'A.C. Caltagirone e per questa la partecipazione irregolare del predetto calciatore alla gara disputata il 10.10.1999. Anche l'appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare deve essere respinto. L'A.C. Caltagirone richiama l'art. 19, comma secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale i reclami avverso la partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare devono essere proposta nel termine di quindici giorni dalla disputa deva gara stessa, e sostiene che il deferimento da parte del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, proposto oltre tale termine, era da dichiarare inammissibile. La censura, con tutta evidenza, non è pertinente. II risultato della gara, proprio per la preclusione costituita dalla norma richiamata dall'appellante, non è stato oggetto di contestazione da parte del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale. Questi ha deferito l'A.C. Caltagirone per l'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per il quale si richiede alle società e ai tesserati un comportamento rispettoso delle norme federali. Non può essere accolta, infine, per le ragiona indicate dalla Commissione Disciplinare e perché la richiesta non ha fondamento nel sistema sanzionatorio posto dal Codice di Giustizia Sportiva. la domanda subordinatamente avanzata dall'appellante di procrastinare la esecutività della sanzione al campionato successivo. L'appello, in conclusione, va respinto, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe preposto dall'A.C. Caltagirone di Caltagirone (Catania) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it