F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SAMMARGHERITESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.3.2001 INFLITTA AL SIG. VERDI OSVALDO IN RELAZIONE ALLA GARA RAPALLO RUENTES/SAMMARGHERITESE DEL 18.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com.ti Uff.li nn. 37-37bis del 13.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. SAMMARGHERITESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.3.2001 INFLITTA AL SIG. VERDI OSVALDO IN RELAZIONE ALLA GARA RAPALLO RUENTES/SAMMARGHERITESE DEL 18.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com.ti Uff.li nn. 37-37bis del 13.4.2000) L'A.C. Sammargheritese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui ai C.U. nn. 37 e 37bis del 13 aprile 2000 - adottata a seguito richiamo degli atti della gara Rapallo Ruentes/Sammargheritese del 19.3.2000 da parte del Presidente del Comitato Regionale Liguria medesimo e conseguente declaratoria di nullità della delibera (C.U. n. 32 del 23 marzo 2000) adottata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Chiavari da parte del Presidente stesso, che ne disponeva l'invio al detto Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo procedimento di primo grado - , con la quale si deliberava d prolungamento fino al 25 marzo 2001 della sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Verdi Osvaldo per ripetute attese rivolte all'Arbitro della surrichiamata gara. Evidenzia in questa sede la società come la sanzione appaia "eccessiva e comunque non emessa in base a quanto realmente accaduto, ma bensì su affermazioni contraddittorie e non vere da parte dei Direttori di gara..."; chiede pertanto che la stessa venga riconfermata nella misura fissata dal Giudice Sportivo di 1° Grado o, in subordine, una riduzione nella misura ritenuta più equa. L'appello non merita accoglimento. II fatto, a parere di questa Commissione, risulta chiaramente provato sulla base dei documenti ufficiali, ivi compresi gli esaurienti chiarimenti di cui ai supplementi di referto forniti dal Direttore di gara o da altro Arbitro presente, convocati dal Giudice Sportivo di 2° Grado e, quindi, resta accertata la responsabilità del Verdi; per quanto concerne l'entità della sanzione, la stessa appare congrua e commisurata rispetto alla gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Sammargheritese di Santa Margherita Ligure (Genova) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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