F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REAL NOVENTAROMANZIOL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.3.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DE PASCALE NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare Presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 45 del 19.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA REAL NOVENTAROMANZIOL AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 21.3.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DE PASCALE NICOLA
(Delibera della Commissione Disciplinare Presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 45 del
19.4.2000)
La società Real Noventaromanziol ha presentato appello a questa C.A.F. avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Com. Uff.
n. 45 del 19 aprile 2000, con la quale, in rigetto del proprio reclamo, veniva confermata la
Squalifica del Calciatore De Pascale NicoIa fino al 21.3.2003, inflittagli dal competente Giudice
Sportivo (C.U. n. a1 del 22 marzo 2000), per ano di violenza e pesanti ingiurie nei confronti
dell'Arbitro della gara Ponomansuè/Real Noventaromanziol del 19.3.2000.
Chiede l'appellante, nel merito, la totale riforma della decisione impugnata"... per l'insussistenza e/o
l'infondatezza di quanto posto alla base del provvedimento disciplinare emesso dal Giudice
Sportivo ..." nonché "in via istruttoria" l'audizione'quali testimoni sul fatto e/o comunque persone
informate sui fatti ..." le persone da essa indicate.
L'appello non merita accoglimento.
Innanzitutto va respinta la richiesta 'in ma istruttoria" in quanto tali istanze non possono
trovare accesso in questa sede.
Nel merito, rileva il Collegio che i fatti risultano provati dagli atti ufficiali e cioè dal dettagliato
referto redatto dall'Arbitro, che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova. I fatti ascritti al
De Pascale appaiono di particolare gravitA e la relativa sanzione è stata fissata corgruamente per
cui non merita censura alcuna.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Real
Noventaromanziol di Noventa di Piave (Treviso) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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