F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. PORTICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERNA· POLI GABBIANO 1964/PORTICI DEL 19.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com.ti Uff.Ii nn. 77-78 del 4.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. PORTICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERNA·
POLI GABBIANO 1964/PORTICI DEL 19.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania - Com.ti Uff.Ii nn. 77-78 del 4.5.2000)
La Società S.S. Portici ha inoltrato a questa Commissione d'Appello Federale reclamo
avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui
ai Comunicati Ufficiali nn. 77 e 78 entrambi pubblicati il 4 maggio 2000, con la quale è stato
respinto il suo reclamo relativamente alla gara Internapoli Gabbiano 1964/Portici del Campionato di
Eccellenza, disputata il 19.3.2000, per l'irregolare partecipazione del calciatore Foggia Francesco.
La Società ha esposto che questi era stato inibito dal Giudice Sportivo presso il Comitato
Provinciale di Caserta fino al 29.2.2000 (Comunicato Ufficiale n. 19 del 23 dicembre 1999), quale
Dirigente dell'Internapoli Gabbiano.
Riferisce, inoltre, che il Giudice Sportivo di 2° Grado, in accoglimento del reclamo della S.C.
Ciccio Foggia, annullava tale decisione e rinviava gli atti all'organo di 1a istanza per un nuovo
esame nel merito (decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 27 gennaio 2000).
Tale Giudice confermava l'inibizione del Foggia fino al 29.2.2000 (Comunicato Ufficiale n. 28 del
24 febbraio 2000),
Ritiene la società reclamante, come esposto dinanzi la Commissione Disciplinare, che il
Foggia Francesco, in sostanza, non abbia ancora scontato il provvedimento disciplinare alla data
della gara da essa contestata, poiché dal 23.12.1999 al 29.2.2000 erano decorsi 68 giorni, mentre
non aveva in effetti partecipato a gare solo per 35 giorni cioè dal 23.12.1999 al 27.1.2000; gli
rimanevano, pertanto, ancora da scontare 33 giorni.
A seguito di tali argomentazioni chiede che le venga attribuita la vittoria della gara in
questione.
II reclamo è infondato.
II Giudice di 1° Grado ha inteso infliggere al Foggia, per la sua qualifica di dirigente, l'inibizione
temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ai sensi dell'art. 9 lett e) C.G.S., questi ha,
quindi, inteso limitare l'inibizione ad una data precisa, e cioè fino al 29.2.2000. Non può, pertanto
commutarsi la sanzione, stabilita a tempo determinato, in inibizione a giorni, sia perché non prevista
tale ultima sanzione dalle Carte Federali - le quali anche per la squalifica ai calciatori ne ha stabilito
la determinatezza, ai sensi della lettera h) della richiamata norma - sia perché non può essere
modificata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado mediante una trasformazione di durata
diversa.
D'altra parte, tale Giudice con il Comunicato Ufficiale n. 28 del 24 febbraio 2000 ha
confermato la squalifica fino al 29.2.2000 senza tener conto della sospensione dal 27 gennaio al 29
febbraio, a seguito dell'annullamento della prima delibera, e la gara in esame è stata disputata in
data successiva alla scadenza della stessa, per cui il calciatore risultava essere in posizione regolare.
A seguito del rigetto del reclamo la tassa va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Portici di
Portici (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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