F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ARPIDONE ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DALL’A.P. LEONFORTESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D – Riunione del 4.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ARPIDONE ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DALL'A.P. LEONFORTESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 4.11.1999) Con reclamo alla Commissione Tesseramenti l'A.P. Leonfortese chiedava l'annullamento del provvedimento con il quale il Comitato Regionale Sicilia aveva accolto l'istanza di svincolo per inattività del calciatore Arpidone Alessandro. Deduceva la reclamante che l'opposizione presentata al Comitato Regionale Sicilia era stata, erroneamente ritenuta tardiva, mentre sia il telegramma con il quale l'opposizione era stata preannunciata che l'opposizione vera e propria erano stati inviati nel rispetto del termine di otto giorni previsto dalI'art. 109 della Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La Commissione Tesseramenti, accertato che l'istanza di svincolo era stata ricevuta dall'A.P. Leonfortese in data 15.6.1999 e che il telegramma e l'opposizione erano stati spediti il 23 giugno successivo, riteneva rituale l'opposizione e, passando all'esame del merito della questione, accoglieva il reclamo sul rilievo che il calciatore aveva disputato nel corso della stagione sportiva un numero di gare ben superiore alle quattro prescritte dal citato art. 109 (C.U. n. 10/D - Riunione del 4 novembre 1999). La Commissione Tesseramenti rilevava, dalla documentazione offerta dalla società reclamante, che tutte le gare alle quali aveva preso parte il calciatore erano state disputate in data successiva a quella dell'istanza di svincolo, ma riteneva ininfluente tale circostanza in considerazione del fatto che l'art. 109 fa riferimento alla intera stagione sportiva. Appella il calciatore Arpidone, ma l'appello deve essere respinto. E infondato. infatti, il primo motivo con il quale il reclamante sostiene l'inapplicabilità alla opposizione del computo dei termini stabilito dell'art. 23 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: 'i termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza", e quindi la computabilità nel termine anche del giorno in cui la società ha ricevuto la richiesta di svincolo. II motivo é infondato perché l'art. 23 n. 7 arato si applica a tutti i casi in cui le disposizioni regolamentari stabiliscono un termine entro il quale deve essere compiuta una determinata azione. La disposizione. del resto. non fa che ribadire un principio di carattere generale dell'Ordinamento giuridico, per il quale il termine comincia a decorrere dal giorno successivo a quello stabilito come termine iniziale (dies a quo non computatur in termino), per cui anche in assenza della norma di cui all'art. 23 n. 7, ugualmente non si sarebbe dovuto tenere conto del giorno in cui la società ha ricevuto la richiesta di svincolo. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, come esattamente ha affermato la Commissione Tesseramenti, lo svinarlo per inattività di un calciatore é conseguente alla mancata partecipazione di esso a quattro gare ufficiali nell'arco dell'intera stagione sportiva. La data del 30 novembre alla quale fa riferimento l'art. 109 in discorso, contrariamente a quanto si sostiene dall'appellante, non sta ad indicare che il calciatore debba avere disputato entro tale termine almeno quattro gare, ma fissa la data dalla quale il calciatore deve essere a disposizione della società (per tesseramento, prestito o altro) perché possa essere svincolato per la mancata disputa di almeno quattro gare ufficiali nell'arco della stessa stagione sportiva. L'appello, in conclusione, va respinto. Di conseguenza, deve incamerarsi la tassa di reclamo versata dall'appellante. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Arpidone Alessandro e dispone l'incameramento della tassa versata.
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