F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ARPIDONE ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DALL’A.P. LEONFORTESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D – Riunione del 4.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE ARPIDONE ALESSANDRO AVVERSO LA
REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109
N.O.I.F., DALL'A.P. LEONFORTESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n.
10/D - Riunione del 4.11.1999)
Con reclamo alla Commissione Tesseramenti l'A.P. Leonfortese chiedava l'annullamento del
provvedimento con il quale il Comitato Regionale Sicilia aveva accolto l'istanza di svincolo per
inattività del calciatore Arpidone Alessandro. Deduceva la reclamante che l'opposizione presentata
al Comitato Regionale Sicilia era stata, erroneamente ritenuta tardiva, mentre sia il telegramma con
il quale l'opposizione era stata preannunciata che l'opposizione vera e propria erano stati inviati nel
rispetto del termine di otto giorni previsto dalI'art. 109 della Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C..
La Commissione Tesseramenti, accertato che l'istanza di svincolo era stata ricevuta dall'A.P.
Leonfortese in data 15.6.1999 e che il telegramma e l'opposizione erano stati spediti il 23 giugno
successivo, riteneva rituale l'opposizione e, passando all'esame del merito della questione,
accoglieva il reclamo sul rilievo che il calciatore aveva disputato nel corso della stagione sportiva
un numero di gare ben superiore alle quattro prescritte dal citato art. 109 (C.U. n. 10/D - Riunione
del 4 novembre 1999).
La Commissione Tesseramenti rilevava, dalla documentazione offerta dalla società
reclamante, che tutte le gare alle quali aveva preso parte il calciatore erano state disputate in data
successiva a quella dell'istanza di svincolo, ma riteneva ininfluente tale circostanza in
considerazione del fatto che l'art. 109 fa riferimento alla intera stagione sportiva. Appella il
calciatore Arpidone, ma l'appello deve essere respinto.
E infondato. infatti, il primo motivo con il quale il reclamante sostiene l'inapplicabilità alla
opposizione del computo dei termini stabilito dell'art. 23 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per il
quale: 'i termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza", e
quindi la computabilità nel termine anche del giorno in cui la società ha ricevuto la richiesta di
svincolo.
II motivo é infondato perché l'art. 23 n. 7 arato si applica a tutti i casi in cui le disposizioni
regolamentari stabiliscono un termine entro il quale deve essere compiuta una determinata azione.
La disposizione. del resto. non fa che ribadire un principio di carattere generale dell'Ordinamento
giuridico, per il quale il termine comincia a decorrere dal giorno successivo a quello stabilito come
termine iniziale (dies a quo non computatur in termino), per cui anche in assenza della norma di cui
all'art. 23 n. 7, ugualmente non si sarebbe dovuto tenere conto del giorno in cui la società ha
ricevuto la richiesta di svincolo.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, come esattamente ha affermato la
Commissione Tesseramenti, lo svinarlo per inattività di un calciatore é conseguente alla mancata
partecipazione di esso a quattro gare ufficiali nell'arco dell'intera stagione sportiva. La data del 30
novembre alla quale fa riferimento l'art. 109 in discorso, contrariamente a quanto si sostiene
dall'appellante, non sta ad indicare che il calciatore debba avere disputato entro tale termine almeno
quattro gare, ma fissa la data dalla quale il calciatore deve essere a disposizione della società (per
tesseramento, prestito o altro) perché possa essere svincolato per la mancata disputa di almeno
quattro gare ufficiali nell'arco della stessa stagione sportiva.
L'appello, in conclusione, va respinto.
Di conseguenza, deve incamerarsi la tassa di reclamo versata dall'appellante.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Arpidone
Alessandro e dispone l'incameramento della tassa versata.
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