F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. 0.P. DON UVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSA/O.P. DON UVA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 36 dell’ 11.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. 0.P. DON UVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CANOSA/O.P. DON UVA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 dell' 11.5.2000)
Al termine del primo tempo di gioco della gara Canosa/O.P. Don Uva. disputata per il
Campionato di Promozione, Girone "A", il calciatore Di Bitonto Davide mentre rientrava negli
spogliatoi veniva aggredito da uno spettatore che, eludendo la sorveglianza della Forza Pubblica,
entrava in campo e colpiva il suddetto calciatore ripetutamente con calci e con un pugno sferrato
con tanta violenza da fargli perdere conoscenza. II calciatore trasportato al Pronto Soccorso di
Canosa veniva giudicato guaribile in 5 giorni. Ovviamente il Di Bitonto non prese parte al secondo
tempo della gara.
II Gruppo Sportivo O.P. Don Uva, previo preannuncio telegrafico, proponeva reclamo
avverso il risultato della gara. terminata con d punteggio di 0-0, chiedendo la vittoria a tavolino nei
confronti della S.S. Canosa.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia respingeva il reclamo, sul rilievo
dell'applicabilità alla fattispecie dell'ari 7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per il quale:
"non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di tatti o situazioni
imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente
alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.", pur infliggendo alla S.S. Canosa,
ritenuta oggettivamente responsabile dell'aggressione del calciatore commessa da un suo
sostenitore, altre sanzioni disciplinari, tra cui, a norma dello stesso art. 7, comma 1, la
penalizzazione di un punto in classifica (Com. uff. n. 37 del 4 maggio 2000).
II Gruppo Sportivo O.P. Don Uva proponeva reclamo alla competente Commissione
Disciplinare.
Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 dell'tt maggio 2000, la
Commissione Disciplinare dichiarava il reclamo irricevibile perché proposto dopo il termine di tre
giorni dalla pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale, in contrasto, quindi,
con la normativa introdotta con il Comunicato Ufficiale n. 28 del 24.2.2000 in materia di
abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre
giornate dei campionata regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti.
Appella il Gruppo Sportivo O.P. Don Uva deducendo I'erroneità della decisione della Commissione
Disciplinare.
Anche l'appello, peraltro, è da dichiarare irricevibile.
In base alla normativa soprarichiamata, di cui al C. U. della F.I.G.C. n. 73/A del 27.1.2000, che ha
introdotto termini abbreviati per le ultime tre giornate di campionato, l'appello alla C.A.F. doveva
essere proposto, mediante telefax, il glomo successivo a quello della data di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale relativo alla decisione appellata.
Tale termine non è stato rispettato dall'appellante. II Comunicato Ufficiale sul quale A stata
pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare è dell'11.5.2000 e l'appello è stato inviato
per raccomandata e non per telefax il giorno 12.5.2000 e, pertanto, non è pervenuto d giorno
successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata.
La tassa di reclamo va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 25 commi 5 e t3
C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dal G.S. 0.P. Don Uva di Bisceglie (Bari) e
ordina incamerarsi la relativa tassa.
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